I nostri avvocati, come già fatto per prescrizione ici e IMU, vi dicono tutto sulla decadenza dell'accertamento TARSU: come e quando fare ricorso, quali sono i termini, cosa si rischia in caso di omessa denuncia. Potete chiederci un parere usando i nostri contatti e affidarvi a noi per il vostro ricorso.
La decadenza e la prescrizione sono istituti giuridici che dettano le regole temporali per l' esercizio dei propri diritti. Anche i tributi locali per essere pretesi devono rispettare categoricamente i termini di decadenza e di prescrizione. La decadenza è quell' istituto giuridico che stabilisce entro quale data bisogna attivarsi a pena della perdita del diritto. La prescrizione invece è la perdita del diritto per il trascorrere del tempo senza che il titolare dello stesso si sia attivato per ottenerlo.
Il comma 161 dell' articolo 1 della legge 296/2006 regola load decadenza dei tributi locali. Tale articolo stabilisce quanto segue: “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuatiâ€. Il successivo comma 163 invece stabilisce che. “Nel caso di riscossione coattiva (cartella di pagamento o ingiunzione) dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivoâ€.
Dalla notifica poi della cartella o dell' ingiunzione iniziano a decorrere i termini di prescrizione (termine breve di 5 anni) entro cui il debitore è tenuto a pagare o entro cui l' amministrazione finanziaria deve recuperare la somma mediante azione esecutiva o in alternativa notificare un nuovo atto interruttivo della stessa.
Una volta che sono stati rispettati i termini per non incorrere in decadenza, subito iniziano a decorrere i termini di prescrizione. I primi una volta rispettati non possono pi๠decorrere, i secondi invece, una volta interrotti con un qualsiasi avviso di pagamento o anche con un semplice invito al pagamento, iniziano subito a decorrere dal capo.
Tarsu anno 2010 - è in decadenza se…il relativo avviso di accertamento è stato notificato al contribuente oltre il 31.12.2015 o se -l' avviso di accertamento- notificato entro tale termine non si rispetta poi la data del 31.12.2013 (31.12 del terzo anno successivo) per la notifica della cartella di pagamento (atto coattivo). Qualora invece l' ente comunale decide di formare il ruolo, questo deve formarsi entro l' anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (ovvero entro il 31.12.2011) diversamente si incorre in decadenza. Tale ultima questione è stata recentemente sostenuta anche Suprema Corte di Cassazione. Si incorre in prescrizione quando nel termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento o dall'ingiunzione il contribuente non paga il debito e quindi l' amministrazione finanziaria non procede al recupero della somma mediante esecuzione. Trascorso dunque tale termine quinquennale senza che il creditore si sia attivato al recupero della somma, tale suo diritto cade in prescrizione ed il debitore-contribuente non sarà pi๠tenuto a corrispondere tale importo. La prescrizione, come la decadenza, devono essere sollevate su impulso di parte o mediante un' istanza in autotutela oppure mediante l' intervento del giudice.
Tarsu anno 2012- è in decadenza se....il relativo avviso di accertamento è stato notificato al contribuente oltre il 31.12.2017 o se -l' avviso di accertamento- notificato entro tale termine non si rispetta poi la data del 31.12.2015 (31.12 del terzo anno successivo) per la notifica della cartella di pagamento (atto coattivo). Qualora invece l' ente comunale decide di formare il ruolo, questo deve formarsi entro l' anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo (ovvero entro il 31.12.2013) diversamente si incorre in decadenza. Tale ultima questione è stata recentemente sostenuta anche Suprema Corte di Cassazione. Si incorre in prescrizione quando nel termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento o dall'ingiunzione il contribuente non paga il debito e quindi l' amministrazione finanziaria non procede al recupero della somma mediante esecuzione. Trascorso dunque tale termine quinquennale senza che il creditore si sia attivato al recupero della somma, tale suo diritto cade in prescrizione ed il debitore-contribuente non sarà pi๠tenuto a corrispondere tale importo. La prescrizione, come la decadenza, devono essere sollevate su impulso di parte o mediante un' istanza in autotutela oppure mediante l' intervento del giudice.
L' ordinamento prevede un doppio termine di decadenza e uno di prescrizione. l' articolo 1 della legge 296/2006 al comma 161 prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del 5º anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuti essere effettuati. Il successivo comma 163 invece prevede che dal momento che è stato notificato l' avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del 3º non successivo deve essere notificato al contribuente il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione). In caso incede di formazione del ruolo da parte dell' ente, questo deve formarsi entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
Una volta che sono stati rispettati i termini di decadenza, iniziano a decorrere i termini di prescrizione ex articolo 2948 c.c. che definisce la prescrizione breve della durata di cinque anni. Molte sentenze hanno individuato in tale termine breve la prescrizione dei tributi locali in quanto tali tributi devono essere pagati periodicamente (annualmente). Dalla notifica della cartella di pagamento o dell' ingiunzione iniziano a decorrere i termini di prescrizione e tali termini possono essere sempre interrotti, a differenza di quelli di decadenza, mediante la notifica di un avviso di pagamento. Se dunque entro tale termine di 5 anni il debitore non paga e il creditore (Agenzia Entrate e Riscossione) non si attiva per il recupero di tale somma mediante un pignoramento tale credito si prescrive irrimediabilmente.
Il contribuente che subentra nel possesso o nella detenzione di un immobile è tenuto obbligatoriamente a presentare la dichiarazione della tassa sui rifiuti al Comune di appartenenza, infatti, fino a questo momento, l' ente comunale non può individuare e liquidare in campo a questo nuovo contribuente il tributo se non prima notifichi allo stesso un avviso di accertamento. Ciò detto è quanto sostenuto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la numero 457 del 2018, la quale, pronunciandosi sull' art. 72 del D.Lgs. 507 del 1993, ha stabilito che tutte le volte in cui si modifica un elemento strutturale del rapporto tributario (modifica soggettiva o oggettiva) è necessario che l' ente notifichi prima un accertamento al quale deve rispondere obbligatoriamente il nuovo contribuente, dopodichà© l' ente può liquidare la tassa.
l' art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede l' obbligo di denuncia, in capo ai cittadini meglio specificati dal' art. 63 del medesimo D. Lgs., dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale. Tale denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se non ci sono state consistenti variazioni soggettive od oggettive. Tale articolo statuisce quanto segue : "I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia...â€.
Qualora non venga rispettato tale obbligo di denuncia da parte dei contribuenti, l' art. seguente n. 76 del medesimo D.Lgs. prevede come sanzione "Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia e' ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell' accertamento…
Tale art. al comma 4 continua stabilendo che: “Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione…â€.
à‰ possibile fare ricorso a seguito della notifica di un avviso di accertamento purchà© vengano rispettati i termini di 60 giorni i quali iniziano a decorrere dalla data di avvenuta notifica. Prima però di iniziare una azione giudiziaria presso la Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio è consigliabile analizzare con attenzione l' avviso di accertamento e ricorrere avverso lo stesso solo se sussistono reali e palesi motivi di invalidità .
Tutte le volte in cui ricorrono vizi sostanziali e/o formali sarà possibili impugnare un avviso di accertamento. Tali anomalie possono essere rilevate innanzitutto da una prima disamina dell' avviso stesso, mentre, nello specifico, solo sottoponendo tale documento all' attenzione di un professionista esperto nel settore potremo riconoscere vizi che afferiscono all' atto stesso e che possono renderlo annullabile, tanto a seguito di un azione stragiudiziale quanto a seguito di un ricorso giudiziale.
Il nostro studio altamente specializzato in diritto e procedura tributaria segue quotidianamente su tutto il territorio nazionale decine e decine di ricorsi pendenti nelle varie Commissioni Provinciali e Regionali.
Sempre pi๠clienti infatti, giorno dopo giorno, decidono di affidare le proprie posizioni pendenti verso il fisco al vaglio dei nostri professionisti, i quali, con competenza e professionalità seguiranno l' intera fare giudiziaria dalla presentazione del ricorso fino all' emanazione della sentenza. I margini di successo sono da un lato altamente sorprendenti per i clienti, e dall' altro fortemente gratificanti per tutto il nostro staff.
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