Impugnazione Licenziamento: cos'è, quando è possibile e come si fa

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    Tutto sull'impugnazione del licenziamento: i nostri avvocati del lavoro vi spiegano come impugnare un licenziamento e a chi rivolgervi.

    Cosa s'intende per impugnazione licenziamento?

    Innanzitutto prima di approfondire la tematica in oggetto occorre fugare subito un dubbio che la maggior parte dei clienti che ci contatta commette, ovvero la distinzione tra licenziamento e dimissioni. Il licenziamento è un atto unilaterale di recesso del datore di lavoro comunicato per iscritto al lavoratore. Le dimissioni invece sono un atto unilaterale di recesso comunicate per iscritto dal lavoratore al datore di lavoro, il quale, nel rispetto del termine di preavviso, comunica tale volontà  alla parte datoriale. Entrambi sono atti recettori, ovvero, per giungere al loro compimento ed espletare le proprie finalità  occorre che vengano portati a conoscenza della controparte. Il licenziamento essendo un atto unilaterale è sempre possibile impugnarlo, a determinate condizioni, e nel rispetto di tempistiche ben precise. Il lavoratore ha solo 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento a partire da quando è venuto a conoscenza del licenziamento stesso. In tale atto, il lavoratore può anche non entrare nei dettagli della propria contestazione e può tranquillamente limitarsi a contestare la volontà  di licenziamento espressa dal datore di lavoro. A partire poi dalla data di invio della lettera di impugnazione iniziano a decorrere i 180 giorni per proporre in tribunale ricorso avverso tale provvedimento.

    Ricorso licenziamento

    Quando è possibile impugnare il licenziamento?

    Tutte le volte in cui il lavoratore ritiene di essere stato licenziato ingiustamente può impugnare il licenziamento mediante l' invio di una comunicazione scritta da inoltrare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec al datore di lavoro, nel quale si contesta il provvedimento adottato. In tale comunicazione il lavoratore non è tenuto ad indicare le motivazioni dell' impugnazione ma può anche limitarsi solo a far emergere la chiara volontà  di opporsi al licenziamento.

    Quali sono i termini per impugnare il licenziamento?

    Come accennato in precedenza i termini per impugnare il licenziamento sono di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa di licenziamento da parte del datore di lavoro. L' impugnazione del licenziamento deve essere a firma del lavoratore, il quale, può tranquillamente limitarsi nel ribadire la volontà  di contestare il licenziamento ed opporsi allo stesso. Dall' invio di tale comunicazione iniziano a decorrere i termini di 180 giorni per proporre ricorso giudiziale presso la sezione lavoro del tribunale ordinario competente per territorio.

    àˆ prevista impugnazione in caso di licenziamento per giusta causa?

    Il nostro ordinamento non fa alcuna distinzione tra licenziamento per giusta causa, licenziamento soggettivo e licenziamento oggettivo. Ciascun tipo di licenziamento da diritto al lavoratore di impugnare lo stesso provvedimento senza distinzione alcuna tra i vari tipi.

    Come avviene la contestazione di un licenziamento?

    La contestazione di un licenziamento non è altro che uno scritto a firma del lavoratore nel quale si palesa la volontà  dello stesso di contestare il provvedimento adottato dal datore di lavoro. Tale contestazione come già  accennato in precedenza può anche non contenere alcun tipo di motivazione dell' impugnazione, limitandosi a far emergere la volontà  di contestare tale provvedimento.

    Posso ricevere un risarcimento?

    Pi๠che di risarcimento è corretto parlare di indinnetià  di licenziamento. Tale indennità  è prevista solo nell' ipotesi di assunzione del lavoratore sotto il regime del jobs act ovvero spetta solo agli assunti con contratto a tutele crescenti assunti dopo il 7 marzo 2015. Tale indennità  a seguito dell' introduzione del decreto dignità  parte da un minimo di sei mensilità  ad un massimo di 36 nelle aziende con pi๠di 15 dipendenti. Il nostro ordinamento prevede la corresponsione a favore del lavoratore dell' indennità  qualora il licenziamento risulta illegittimo. Ciò è previsto anche in caso di licenziamento per giusta causa illegittimo. Come si può facilmente intendere, tale indennità  di licenziamento, ha funzione sostitutiva -in quanto non è pi๠prevista la reintegra, se non per ipotesi discriminatorie,- e risarcitoria -in quanto prevede la corresponsione a favore del lavoratore di una indennità  economica che va dalle 6 alle 36 mensilità  o dalle 3 alle 6 mensilità -. Il decreto dignità  prevede una doppia ipotesi di indennità  di licenziamento, quella appena esposta -dalle 6 alle 36 mensilità - è prevista per i lavoratori di aziende con pi๠di 15 dipendenti, mentre per le aziende con meno di 16 dipendenti tale indennità  è prevista in maniera non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità .
    Lo scenario cambia nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, licenziamento per disabilità  psicofisiche e licenziamento intimato in roma orale, in tali ipotesi è prevista la reintegra nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro a corrispondere il risarcimento del danno che consiste nel pagamento di non meno di 5 mensilità  calcolato sulla base dell' ultimo stipendio dal giorno del licenziamento fino a quello dell' effettivo reintegro, oltre alla corresponsione dei contributi. Nell' ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo, non è previsti la distinzione tra azienda con pi๠e meno di 15 dipendenti. Sono invece esclusi da tale normativa i dirigenti ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dall' art. 18 dello statuto dei lavoratori. 

    Autore articolo Impugnazione Licenziamento: cos'è, quando è possibile e come si fa: Sgambato Associati
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