Notifica atto esattoriale da indirizzo pec non ufficiale

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    Hai ricevuto una cartella o una intimazione di pagamento tramite pec? Bene, prima di attivarsi e saldare il debito occorre innanzitutto capire se tale notifica sia regolare, ovvero capire se l'indirizzo da cui proviene (pec del mittente) sia un indirizzo pec ufficiale, presente nei pubblici elenchi. Tante volte, data l'eccessiva mole di lavoro a cui è sottoposta l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quest'ultima si serve per la notifica di atti della riscossione come cartelle o intimazioni di pagamento di indirizzi pec non ufficiali ovvero non presenti in pubblici elenchi come Ini-pec, registro PA o Reginde.


    Dunque L'intimazione di pagamento o la cartella esattoriale deve obbligatoriamente provenire da uno indirizzo PEC dell'agente della riscossione risultante da pubblici elenchi, i quali, devono essere facilmente consultabili dal destinatario dell'atto o da qualsiasi altro contribuente. In mancanza, l' invio dell'atto da un diverso indirizzo PEC non ufficiale, determina l'inesistenza della notifica.

    Tale orientamento giurisprudenziale ormai diffusosi in maniera capillare sull'intero stivale poggia le sui basi su quanto stabilito dall'art. 3 bis, comma 1 della legge n. 53/1994, in quale testualmente detta: "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

    In mancanza, dunque, di tale requisito fondamentale la notifica è da ritenersi nulla a norma dell'art. 11 della legge n. 53/94, e l'atto in essa riportato -cartella o intimazione- dovrà per forza di cose essere annullato per motivi di illegittimità.

    Autore articolo Notifica atto esattoriale da indirizzo pec non ufficiale: Sgambato Associati
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