La Vertenza Sindacale è un mezzo con cui i lavoratori possono far valere i propri diritti su un datore di lavoro che non rispetta, nel rapporto di lavoro stesso, quanto previsto dalla legge. Qui vi spieghiamo come ed in che termini procedere ad una vertenza.
La vertenza sindacale è una forma particolare di denuncia fatta dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro quando lo stesso non riconosce i diritti propri del lavoratore così come indicati dalla legge e dalla normativa di settore. Lo scopo della vertenza sindacale è quello di raggiungere un accordo bonario tra datore di lavoro e lavoratore e dunque evitare una futura causa. La vertenza sindacale dunque va presentata dal lavoratore al sindacato di categoria (solitamente presente nel capoluogo di provincia ove si palesi l'abuso dei diritti da parte del datore) con lo scopo di far si che lo stesso sindacato accerti se ci siano o meno abusi di diritto o anomalie nello svolgimento del rapporto di lavoro così come elencati dal lavoratore, (il cui lavoratore a fondamento di tale denuncia sindacale deve provare documentalmente tali sue pretese/richieste) dopodichè, il sindacato convoca il datore di lavoro ed il lavoratore e dopo aver prospettato la situazione (elencando i diritti che non vengono riconosciuti al lavoratore) tenta di raggiungere un accordo al solo fine di evitare lungaggini processuali. Se l'accordo viene raggiunto avremo un verbale transattivo positivo, diversamente avremo un verbale negativo che aprirà le porte ad una futura causa di lavoro con la quale il lavoratore chiederà all'autorità giudiziaria competente per materia il riconoscimento dei propri diritti.
Come accennato in precedenza la vertenza sindacale, anche detta vertenza di lavoro viene fatta dal lavoratore quando lo stesso ritiene di essere leso nei suoi diritti di lavoratore, diritti previsti dal contratto di lavoro, dai CCNL e dalla normativa nazionale e regionale. Ovviamente tra le varie ipotesi per le quali è possibile intraprendere la strada della vertenza sindacale c è anche quella del lavoro a nero, in questo caso il lavoratore,dopo essersi munito delle giuste prove al fine di dimostrare agli ispettori il rapporto di lavoro a nero,contatta in sindacato zonale di categoria e pone in essere la vertenza di lavoro. Solitamente il lavoratore per porre in essere la denuncia da presentare al sindacato si rivolge al un legale esperto del settore e con il suo aiuto formula la denuncia ispettiva.
Mancato pagamento delle provvigioni (differenze retributive, ferie e/o malattie non godute, TFR), una riduzione delle provvigioni,una riduzione di zona,una invasione di zona,una concorrenza sleale,il mancato versamento dei contributi,il pagamento delle indennità.
Dopo un attenta analisi della documentazione presentata dal lavoratore a sostegno della propria denuncia, il sindacato, terminata la fase istruttoria, convocherà le parti -datore e lavoratore- e tenterà una definizione bonaria della controversia. In qualità di parte terza e imparziale rispetto alle parti il collegio sindacale cercherà di trovare un punto d' incontro tra le parti dopodichè stilerà un verbale positivo o negativo a secondo che le parti accettino o meno la proposta transattiva fatta dal collegio. In caso di verbale negativo ovvero di mancato accordo, tale verbale verrà trasmesso al giudice qualora verrà adita l'autorità giudiziaria. Le parti dunque prima di rifiutare la proposta dovranno attentamente valutare la cosa perchè come detto tale verbale verrà consegnato al giudice del lavoro il quale ne terrà contro.
L'azione sindacale si prescrive in 5 anni. I termini per fare una vertenza sindacale sono dunque di 5 anni, che si calcolano a partire dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro, per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori, e a partire dal giorno o mese di maturazione della retribuzione richiesta, per le aziende che occupano pi๠di 15 lavoratori.
Altra elemento molto utile a favore della vertenza sindacale sono i costi;infatti questi sono praticamente nulli per il lavoratore iscritto al sindacato, il quale deve solo sostenere le spese vive per la procedura, mentre il lavoratore non iscritto al sindacato deve sostenere sia la spesa dell'iscrizione che quella della procedura in se.
Come accennato in precedenza la vertenza sindacale o di lavoro è un rimedio a favore del lavoratore qualora lo stesso venga leso nei propri diritti di lavoratore. Anche per le badanti o colf, anch'esse in quanto lavoratrici riconosciute dal nostro ordinamento, è prevista la possibilità della denuncia in sede sindacale eventuali violazioni dei propri diritti, qualora le stesse ritengano appunto di aver subito o di subire un abuso/lesione dei propri diritti rispetto a quanto stabilito dal CCNL.
L'unico rimedio efficace per difendersi da una vertenza sindacale è quello di rivolgersi ad un legale al fine di farsi assistere durante tutto l'iter della vertenza lavorativa in se.
L'istituto dell'accordo bonario non è altro che un rimedio attuato tra due o pi๠parti al fine di evitare la nascita di un contenzioso che per forza di cosa sarà dispendioso oltre che aleatorio. L'accordo bonario dunque, proposto da una parte nei confronti dell'altra, ha anche lo scopo di abbreviare nettamente i tempi di pendenza della controversia; un giudizio infatti, oltre ad essere molto dispendioso sarà anche nettamente lungo tenero le parti avvolte in un velo di incertezza oltre che di pericolo di soccombenza, con un ulteriore aggravio di spese. Per questo, mediante il suddetto accordo, appunto definito bonario, le parti pongono le basi per evitare che il contenzioso dovesse sorgere. L'accordo bonario dunque ha natura conciliativa.
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