Insinuazione al Passivo: definizione e ricorso

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    Insinuazione al passivo ed il ricorso spiegati in pochi e semplici concetti.

    Cosa s'intende per insinuazione al passivo?

    La domanda di insinuazione al passivo è lo strumento mediante il quale è data la possibilità  a coloro che vantano un credito nei confronti di un'impresa fallita di ricevere il pagamento. Per la presentazione di tale domanda non occorre l'intervento di un legale ma può essere presentata anche dal creditore stesso purchè inserisca all'interno della richiesta di insinuazione ai sensi dell'art. 93 legge fallimentare quanto di seguito elencato:

     Semplice richiesta di essere ammessi allo stato passivo, occorre indicare la natura del credito, la causa del credito, gli importi dovuti, i documenti che provano il credito, l' azienda fallita, l' azienda creditrice, il tribunale che cura la procedura fallimentare. Nella domanda bisogna precisare anche un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere tutte le comunicazioni 

    Copia Documento d'identità  del creditore.

    La domanda deve essere scansionata ed inviata sulla posta elettronica certificata del curatore. Insieme alla domanda devono essere inviati sulla PEC del curatore fallimentare anche i documenti che provano il credito ed in ultimo deve essere anche inviata un'attestazione da parte del creditore che i documenti che provano il credito sono conformi agli originali i quali dovranno poi essere depositati in cancelleria del tribunale entro il giorno dell'udienza. 

    Cos'è l'insinuazione al passivo tardiva?

    Ogni creditore deve depositare la domanda di insinuazione al passivo entro 30 giorni dalla data di prima udienza di verifica dello stato passivo. Ai sensi dell'art. 101 e 112 della legge fallimentare, se il creditore non rispetta tale termine e comunque non va oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività  dello stato passivo, sono valide anche se tardive.I creditori tardivi potranno essere soddisfatti solo nei limiti della disponibilità  residua che esiste dopo i riparti già  divenuti esecutivi. 

    In quali casi si parla di insinuazione al passivo fallimentare?

    Possiamo parlare di insinuazione tutto le volte in cui un soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) vanta un credito nei confronti di una impresa fallita. In questo caso l'unico modo per tentare di recuperare la somma vantata è presentare al curatore fallimentare (nominato dal giudice fallimentare) una domanda di insinuazione al passivo, mediante questa domanda il creditore concorrerà  insieme a tutti gli altri creditori al tentativo di recupero delle somme vantate e richieste.

    Esiste un modello o un fac simile per insinuazione al passivo?

    Online esistono molteplici fac simili di domande di insinuazione al passivo. Come detto prima la domanda di insinuazione è una richiesta che può fare anche il creditore personalmente senza l'assistenza di un legale e la invia per PEC al curatore fallimentare.

    Come si esegue un ricorso?

    Come detto in precedenza la domanda di ammissione al passivo si esegue con ricorso.

    Cosa affermano l'articolo 93 e l'articolo 101 per la legge fallimentare?

    L'art. 93 l.f. rubricato ''domanda di ammissione al passivo'' elenca dettagliatamente il contenuto della domanda di ammissione al passivo e tutto ciò che attiene alla stessa domanda.

    L'art. 101 l.f. rubricato ''domanda tardiva di crediti'' disciplina la domanda tardiva di ammissione al passivo, precisamente chiarisce i termini oltre i quali la domanda è tardiva, chiarisce il termine del procedimento di accertamento delle domande tardive il qule avviene ogni 4 mesi o anche meno se il giudice lo ritiene opportuno, e stabilisce su quali somme si può rifare il creditore tardivo rinviando all'art. 112 l.f.. Infine stabilisce possono essere presentate anche domande ''super tardive'' ovvero oltre il termine di cui al primo comma dell' art. 101 l.f. e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

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