La litispendenza del Decreto Ingiuntivo spiegata attraverso le domande pi๠frequenti dei nostri clienti.
Il termine giuridico "litispendenza" significa che innanzi a differenti uffici giudiziari pende la medesima causa. Per medesima causa si intende avente il medesimo oggetto, la medesima richiesta e con le medesime parti. Tale litispendenza può essere eccepita in ogni stato e grado del processo a meno che non si sia formato il giudicato. La litispendenza è disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 39 comma 1 cpc il quale chiaramente detta: "Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo...". Nel caso di specie abbiamo litispendenza del decreto ingiuntivo quando ad esempio Tizio deposita identico ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a differenti autorità giudiziarie per poi notificare i relativi decreti di ingiunzione nei confronti del medesimo soggetto Caio.
L'art 39 cpc al comma 1 cpc chiarisce che il concetto di litispendenza e le conseguenze della stessa. Nello specifico stabilisce che si ha litispendenza quando innanzi a uffici giudiziari differenti pendano identici giudizi tanto per petitum che per causa petenti e con le stesse parti. Con il verificarsi della pendenza dei medesimi giudizi innanzi ad autorità giudiziarie differenti, le parti, ecceposcono tale litispendenza e il giudice successivamente adito, rilevata la stessa, cancella la causa dal ruolo. La stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice stesso e la si può rilevare in ogni stato e grado del giudizio fin in cassazione con l'unica eccezione che la causa non sia passata in giudicato.
Recenti pronunce di cassazione stabiliscono che il termine iniziale per stabilire l'eventuale litispendenza corrisponde per la citazione con la notifica della stessa e per i ricorsi con il deposito degli stessi in tribunale.
l'art. 39 cpc al secondo comma si pronuncia sulla continenza tra giudizi, sul punto infatti espone quanto segue: "Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La continenza al pari della Litispendenza esplica il concetto dell'economicità processuale, nel senso che il legislatore attraverso il concetto di continenza riunisce cause con medesimi soggetti e con medesimo petitum differendo parzialmente solo riguardo al petitum, nel senso che, la causa che ha ad oggetto un petitum minore deve essere riassunta innanzi al giudice adito per la trattazione della causa con petitum pi๠ampio. Qualora invece il giudice preventivamente adito non sia competente per la trattazione della causa successivamente proposta, contrariamente a quanto appena ribadito nel rispetto del principio della continenza, questi fissa il termine per la riassunzione del primo giudizio innanzi al giudice adito per il secondo giudizio. Anche in questo caso il termine per stabilire la prevenzione di un giudizio su un altro è dato dalla data della notifica della citazione. La continenza, come la litispendenza, sono due ipotesi contemplate dal legislatore all'art. 39 cpc, ed entrambi questi istituti giuridici sono stati introdotti nel pieno rispetto del principio legislativamente garantito dell'economicità processuale, e conseguentemente con lo scopo di evitare che possano venirsi a creare giudizi contrastanti su medesime vicende processuali.
Abbiamo nullità del decreto ingiuntivo quando quest'ultimo è affetto da gravi vizi al punto da rendere inefficace e dunque inesistenti i propri effetti. L'art. 644 cpc stabilisce che dalla data di emissione del decreto ingiuntivo il ricorrente-intimante ha 60 giorni di tempo per notificare suddetto decreto (90 se il debitore-intimato risiede all'estero), qualora tale termine di notifica non venga rispettato il decreto risulterà essere inefficace e dunque nullo. Al pari del mancato rispetto dei termine di notifica indicati dall'art. 644 cpc abbiamo la mancanza della notifica stessa, in questo caso il debitore non può dirsi neanche intimato in quanto non riceverà mai il decreto di ingiunzione. Altra ipotesi di nullità del decreto ingiuntivo è data dai vizi di forma che possono ledere la propria efficacia. A riguardo, l'art. 480 cpc stabilisce che l' atto di precetto che accompagna in notifica il decreto ingiuntivo e il ricorso deve contenere le indicazioni relative alle parti in causa, la data di notifica del titolo esecutivo (solo se titolo e precetto vengano notificati separatamente) e la trascrizione integrale del titolo esecutivo (quest'ultima ipotesi solo per cambiali e assegni).
Ogni opposizione ha una storia a se. Ogni opposizione è agganciata ad un decreto ingiuntivo con soggetti propri, con richieste non solo dettagliate, ma anche specifiche nel proprio essere. Orbene ogni opposizione a decreto ingiuntivo risulta essere unica e specifica.
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