Creditore Privilegiato: tutto ciò che c'è da sapere

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    Vi spieghiamo tutto sul creditore privilegiato: chi è, di che tipo può essere e cosa succede in casi di doppio creditore privilegiato.

    Chi è un creditore privilegiato?

    Principio cardine del nostro ordinamento è la par condicio creditorum, ovvero secondo tale principio giuridico ex art. 2741 c.c. tutti i creditori hanno i medesimi diritti di essere soddisfatti sui beni del debitore salvo le legittime cause di prelazione. Nonostante tale principio giuridico l'ordinamento italiano annovera tra i soggetti creditori, alcuni definiti "privilegiati", in quanto, in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore, questi creditori privilegiati sono favoriti rispetto ad altri. Per dovere espositivo bisogna chiarire che abbiamo creditori chirografari e creditori privilegiati, i primi sono coloro che concorrono insieme a tutti gli altri creditori -sempre chirografari- e non vantano nessun diritto di prelazione sul patrimonio del debitore; poi abbiamo i creditori privilegiati, i quali, poichè vantano determinati crediti definiti dal nostro ordinamenti di particolare importanza, sono preferiti ai creditori chirografari. I crediti privilegiati sono i crediti di particolare importanza quali i crediti di lavoro, i crediti dello stato ovvero i tributi, oppure i crediti relativi agli alimenti.

    Di che tipo possono essere i creditori privilegiati?

    I creditori privilegiati ovvero coloro che vantano un diritto di prelazione del loro credito, possono essere di due tipi: privilegiati generali e privilegiati speciali. 

    Creditore Privilegiato Generale

    I privilegi di natura generale toccano tutti i beni mobili del debitore e non sono opponibili ai terzi, in altre parole se il debitore ha venduto a terzi questi determinati beni mobili (garantiti da privilegio) il creditore non potrà  pi๠agire per riaverli. Sono crediti privilegiati generali i crediti di lavoro ovvero i crediti scaturenti da mancato versamento di contributi o differenze salariali, i crediti di particolare importanza sociale quali i crediti scaturenti dal diritto agli alimenti, le retribuzioni di professionisti o di coloro che hanno prestato una determinata attività  lavorativa.

    Creditore Privilegiato Speciale

    Il privilegio speciale invece colpisce sia beni mobili che immobili e a differenza del privilegio generale attribuisce al creditore il diritto di sequela ovvero il diritto per quest'ultimo di aggredire i beni del debitore anche se questi sono stati venduti a terzi. Tali crediti sono caratterizzati da un particolare legame tra oggetto e credito. Esempio colui che vende un bene ha un privilegio sul bene venuto ad essere soddisfatto su altri creditori. 

    Quali possono esssere le cause legittime di prelazione?

    L'art. 2741 c.c.: "stabilisce che le cause legittime di prelazione sono: i privilegi, il pegno e l' ipoteca. I crediti che danno diritto ad una prelazione sono i crediti di lavoro, i crediti di particolare importanza sociale quali il diritto agli alimenti, le retribuzioni professionali, i compensi per una determinata attività  lavorativa, i crediti dello stato ovvero i tributi, infine danno diritto ad essere preferiti i crediti che sono caratterizzati da un particolare legame tra oggetto e credito esempio il venditore di un oggetto venduto ha il diritto ad essere preferito agli altri creditori.

    Cosa succede se ci sono pi๠creditori privilegiati?

     L'art. 2777 c.c. stabilisce l'ordine qualora ci fossero pi๠creditori generali o speciali. L'ordine appunto è il seguente: 

    1. i crediti aventi ad oggetto spese di giustizia; questi ultimi sono preferiti anche sui crediti assistiti da pegno o ipoteca

    2. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni per il lavoro subordinato

    3. i crediti aventi ad oggetto retribuzioni di professionisti e di ogni altro prestatore d'opera insieme alla provvigione derivanti da rapporto di agenzia

    4. i i crediti del coltivatore diretto e i crediti dell'impresa artigiana o delle cooperative di lavoro

     

    Anche il successivo articolo 2778 c.c. detta un ordine dei vari privilegi sui beni mobili :  

    Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue: 

    1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753;

    2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 

    [3) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766] 1;

    4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

    5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757;

    6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonchà© i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

    7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759;

    8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonchà© gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1 del presente articolo;

    [9) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal terzo comma dell'articolo 2766] 2;

    10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale;

    11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767;

    12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

    13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

    14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

    15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

    16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articolo 2764 e articolo 2765;

    17) i crediti per spese funebri, d'infermità , per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

    18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

    19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752;

    20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.

    1 Numero abrogato dall'art. 161, d.lg. 1.9.1993, n. 385.

    2 Numero abrogato dall'art. 161, d.lg. 1.9.1993, n. 385.

    L'art. 2780 c.c. detta l'ordine dei vari privilegi sui beni immobili:

    Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono pi๠crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

    1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

    2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

    3) i crediti dello Stato per leconcessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

    4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772 ;

    5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

    5bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775bis.

    Infine l'art. 2782 c.c. stabilisce il concorso di crediti ugualmente privilegiati:

     I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro pi๠crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito

    Cos'è un credito chrografario? 

    E' un creditore semplice il cui credito non è assistito da nessuna causa legittima di prelazione. Come ampiamente accennato tale creditore si contrappone al creditore privilegiato, tale creditore chirografario vede soddisfatto le proprie pretese creditorie solo dopo che sono stati soddisfatti tutti i crediti privilegiati.

    Autore articolo Creditore Privilegiato: tutto ciò che c'è da sapere: Sgambato Associati
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