In questo articolo trattiamo un argomento molto delicato: quello sulla morte sul lavoro e sulla rendita ai superstiti analizzando punto per punto gli aspetti salienti del risarcimento danni in seguito a decesso per lavoro.
La svolta nel mondo della SICUREZZA sul lavoro fu data dalla famosissima legge 626 del 1994, la quale, introdusse numerose novità in tema di sicurezza recependole dalle normative europee in tema appunto di salute e sicurezza sul lavoro. Tale Legge 626/94 con il passar degli anni ha subito notevoli cambiamenti in primis con il D.Lgs. 81 del 2008 e poi subito dopo con il D.Lgs. 106 del 2009. Tali modifiche hanno apportato nel corso degli anni nette e drastiche novità volte all' introduzione di misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Su qualunque tipo di luogo di lavoro, il responsabile principale in tema di sicurezza è senz' altro il datore di lavoro; su tale soggetto infatti, ricadono tutti i principali obblighi volti a tutelare la sicurezza del lavoratore. Tale obbligo da parte del datore di lavoro, oggi giorno, assume una portata notevole, infatti, i lavoratori non solo devono essere dotati di tutta una serie di misure di protezione necessarie a garantire la loro integrità psicofisica, ma a questo si aggiunge anche un obbligo di informazione verso questi ultimi. Bisogna mettere in pratica tutta una serie di interventi volti a tutelare, prevenire, informare, i lavoratori durante tutta l' attività di servizio. Il datore di lavoro, al pari dei dirigenti preposti sono coloro che hanno l' obbligo di mettere in pratica tutto quanto stabilito dalla normativa di rifermento in tema di sicurezza sul lavoro.
La normativa relativa alla sicurezza sul lavoro è richiamata nel contratto di lavoro firmato dalle parti al momento dell' assunzione. Quindi, qualora il datore di lavoro, o chi per esso, venga meno a tale obbligo, innanzitutto pone in essere un inadempimento contrattuale ed il lavoratore, in caso di infortunio, può rivalersi nei confronti dell' azienda per inadempimento contrattuale ed ottenere il giusto risarcimento.
Il Testo Unico in materia di sicurezza prevede esso stesso che in caso di violazione sia prevista una sanzione amministrativa.
Infine, il datore di lavoro che non pone in essere tutto quanto stabilito dalla normativa richiamata rischia, oltre alla sanzione amministrativa, di incorrere in sanzioni penali in caso di morte o di grave infortunio del lavoratore.
Tutte le volte in cui viene accertata la presenza del nesso causale tra infortunio del lavoratore e mancato assolvimento dell' obbligo di sicurezza da parte del datore, scatta in capo a quest' ultimo l' obbligo di risarcire il danno arrecato al lavoratore. Al fianco dell' azione civile risarcitoria, si aprirà in capo al datore di lavoro, anche una conseguente azione penale che, a seconda dei casi, sarà di omicidio colposo in caso di morte del lavoratore o di lesioni colpose in caso di ferite pi๠o meno gravi. L' azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno, nasce appunto da una responsabilità contrattuale, infatti, il datore di lavoro che non rispetta le norme di sicurezza sul lavoro citate nel contratto di assunzione si accolla il rischio che in caso di infortunio o di morte del lavoratore, sarà costretto a risarcire al lavoratore o ai suoi eredi (in caso di morte). Il risarcimento del danno appunto, sarà patrimoniale e non patrimoniale, il primo variabile da caso a casa (per esempio sarà maggiore nel caso in cui lavoratore guadagnava un salario abbastanza alto e minore nel caso in cui il salario era basso). Nel caso invece del danno non patrimoniale, che attiene alla sfera affettiva, intima, emotiva, psicologica è sottoposta alla maggior discrezione del giudice al quale, subentra come aiuto nella quantificazione il Tribunale di Milano il quale ha individuato una serie di riferimenti in caso di morte di un genitore, di un figlio ecc.
Accanto a tale risarcimento del danno è comunque previsto il risarcimento del danno previsto dall' INAIL. Parte datoriale versa mensilmente a tale istituto un premio il quale poi a sua volta in caso di episodi di infortunio, malattia, morte, interviene ed eroga al dipendente o agli eredi una prestazione economica e non.
Tutte le volte in cui viene provata l' esistenza del nesso di causalità tra evento lesivo e condotta omissiva da parte del datore di lavoro nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il lavoratore o i suoi eredi ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno. Tale diritto, come ampiamente anticipato, scaturisce dall' inadempienza contrattuale del lavoratore per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza richiamata nel contratto di assunzione.
Per rendita ai superstiti si intende una prestazione economica erogata dall' INAIL nel caso di morte per infortunio o di morte del lavoratore per malattia professionale. Tale rendita ha come finalità quella di sostenere economicamente i familiari pi๠prossimi alla vittima proprio in virt๠della sua premorienza.
La normativa in tema di rendita stabilisce quanto segue:
La rendita è una prestazione economica, non soggetta a tassazione Irpef, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale.
La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:
coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
figli:
fino al 18° anno di età , senza necessità di ulteriori requisiti
fino al 21° anno di età , se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio
non oltre il 26° anno di età , se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
maggiorenni inabili al lavoro, finchà© dura l'inabilità .
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
La vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell' ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, sulla base del criterio del reddito equivalente, è inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall' Istat e abbattuto del 15%.
In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del:
50% al coniuge/unito civilmente
20% a ciascun figlio
40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo
40% a ciascun figlio di genitore divorziato.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
20% a ciascun genitore naturale o adottivo
20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita stessa. In caso contrario le quote di rendita vengono proporzionalmente adeguate.
Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014, la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione annua effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 articolo 116, terzo comma).
La rendita viene rivalutata annualmente, a seguito di apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un' anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge.
I principali beneficiari della rendita vitalizia sono il coniuge ed i figli; in loro mancanza i benefici previsti sono riconosciuti ai genitori ed ai fratelli o sorelle.
La finalità della rendita vitalizia è quella di sostenere economicamente i parenti pi๠prossimi del lavoratore in caso di sua premorienza. Infatti, con la scomparsa del lavoratore, venendo meno l' introito economico del proprio salario, i familiari pi๠prossimi con la rendita ricevono un aiuto economico che va a sopperire a tale carenza.
La richiesta per usufruire di tale beneficio si effettua presso la sede INAIL di zona. Potete rivolgervi al nostro studio per qualsiasi tipo di pratica riguardante risarcimento e infortuni sul lavoro.