Assegno di accompagnamento: una guida su come ottenerlo, i requisiti da avere per ottenerla e come possono aiutarvi i nostri avvocati.
Il termine appropriato relativo alla prestazione che si richiama in domanda è "indennità di accompagnamento". L'indennità di accompagnamento, infatti, è una prestazione economica che viene erogata da parte dell' INPS (accompagnamento INPS) a favore di soggetti che sono totalmente invalidi e che dunque non sono in grado di svolgere da se tutti gli atti quotidiani della vita. E' un'integrazione all'assegno di pensione. Tale tipo di prestazione economica viene erogata qualora il soggetto risulti invalido al 100% con bisogno dell'indennità economica di accompagnamento. Se un determinato soggetto abbia bisogno o meno della presente indennità economica, lo stesso, dopo aver presentato relativa domanda, deve sottoporsi a visita medica legale presso la competente sede INPS. Solo qualora la commissione medica preposta ritenga che ci siano tutti i requisiti necessari per ricevere tale pensione, il soggetto acquisisce il diritto a ricevere mensilmente la somma di euro 517 (oltre eventuali arretrati dal momento della presentazione della domanda) a titolo appunto di indennità economica di accompagnamento; diversamente sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria per vedere riconosciuto tale diritto.
Tale tipo di prestazione economica spetta al solo titolare delle minorazioni fisiche ed è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali. I requisiti per ottenere la presente pensione sono i seguenti:
-Totale inabilità (invalidità al 100%) per problematiche fisiche o psichiche;
-Impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere atti quotidiani della vita;
-cittadinanza italiana;
-per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
-per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno di almeno un anno,
-residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.
La presente indennità è compatibile con l'attività lavorativa ed è erogabile a seguito di domanda indipendentemente dall'età .
Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente presso istituti per un periodo superiore a 30 giorni e coloro che ricevono una indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro, di servizio fatto salvo il diritto di opzione per il trattamento pi๠favorevole.
La pensione di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e parziali ovvero soggetti pluriminorati.
In ottemperanza del principio costituzionale di cui all'art. 38 della Costituzione Italiana il nostro ordinamento riconosce ai cittadini con un grado di invalidità pi๠o meno alta determinate protezioni economiche quali pensioni, assegni, indennità al fine di tutelare la dignità umana di coloro che possiamo ritenere meno fortunati in quanto affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Per accedere a tali prestazione è necessario che lo status di invalido sia accertato dalle competenti amministrazioni dello stato.
Nella domanda di invalidità civile rientrano l'assegno di invalidità , la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Tutti contemplando un unico fine seppur con requisiti diversi. Qualora la domanda venga respinta, L'INPS provvederà a comunicare mediante lettera raccomandata al soggetto interessato la decisione adottata dalla commissione medica preposta. Solo a seguito della ricezione di tale comunicazione, il soggetto interessato ha la possibilità mediante l'intervento di un legale di presentare ricorso, e lo potrà fare entro il limite di 6 mesi dal ricevimento della suddetta raccomandata.
Qualora una prestazione venga negata a seguito di visita medico legale tenutasi presso la competente sede INPS, il soggetto affetto da minorazioni ha la possibilità , mediante l'ausilio di un legale, di presentare ricorso all' autorità giudiziaria entro 6 mesi dal ricevimento della raccomandata ove si attesti il diniego. In materia previdenziale la competenza è del Tribunale Ordinario Sezione Lavoro. L'avvocato incaricato stilerà il ricorso per ATP (accertamento tecnico preventivo) ex art. 445 bis c.p.c.per l'accertamento delle condizioni sanitarie volte al riconoscimento della pensione. la documentazione da depositare in Tribunale insieme al ricorso è la seguente: certificato di residenza e cittadinanza, atto notorio mancanza di ricovero, documentazione medica ove si evincano patologie e menomazioni, verbale di risposta commissione medica INPS e ove ci siamo le condizioni la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale per l'esenzione dal contributo unificato. Una volta depositato quanto appena elencato il giudice fisserà la data di prima udienza, e in quell'occasione, verrà conferito incarico CTU medico legale il quale dovrà valutare, a seguito di accurata visita medica, se ci sono i presupposti per giustificare l'elargizione da parte dell'INPS di tale indennità economica. In caso di esito positivo, sarà il giudice mediante omologa a riconoscere tale prestazione. L'avvocato, una volta ricevuto mediante PEC il Decreto di Omologa notificherà lo stesso alla competente sede INPS e inoltrerà allo stesso mediante PEC il modello AP70.
Per presentare la domanda occorre innanzitutto richiedere al medico di base il c.d. certificato medico introduttivo con il relativo codice identificativo da allegare alla domanda. A quel punto la domanda va presentata per via telematica sia attraverso i servizi online dell'Inps, sia attraverso patronati o associazioni di categoria che hanno a disposizione i loro canali telematici.
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