Giurisprudenza costante e consolidata nel tempo afferma a gran voce che il licenziamento intimato in forma orale è nullo. In quanto nullo non è in grado di produrre i propri effetti, dunque è inefficace. Il Licenziamento per avere peso ed affinchà© produca i proprie effetti deve necessariamente avere la forma scritta ove (grazie alla recente normativa) vengano indicati i motivi per i quali il datore di lavoro licenzi il lavoratore; dunque, il licenziamento orale è sempre inefficace a prescindere dalla natura dello stesso. In tal caso dunque il rapporto di lavoro non si è mai interrotto, non si è mai estinto, pertanto, il lavoratore ha diritto a tutte le retribuzioni dal momento in cui veniva allontanato oralmente dal posto di lavoro.
Elenchiamo 10 casi in cui il dipendente pubblico riccia di essere licenziato Tale elenco ci verrà fornito dal Governo mediante un decreto correttivo della riforma "Madia" (dichiarata dalla corte parzialmente incostituzionale) che il governo em...
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