I nostri avvocati vi spiegano tutto sul contenzioso tributario, affrontando i temi pi๠comuni legati ad esso: come evitarlo, ricorso e notifiche.
Il contenzioso tributario è quel rimedio messo a disposizione dell' ordinamento giuridico italiano verso i contribuenti che ritengano di aver ricevuto da parte del fisco degli atti illegittimi o infondati. Il contribuente, infatti, può opporsi a tali provvedimenti tributari ricorrendo alle competenti sedi provinciali o regionali della giustizia tributaria, e lo potrà fare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell' atto che si intende impugnare. Cartelle di pagamento, estratti di ruolo, avvisi di accertamento sono i principali atti impugnati in sede tributaria. Tutte le volte in cui ci si rende conto che tali atti non siano legittimi e dunque non debbano essere pagati, il contribuente, ricorrendo alla giustizia tributaria, può richiedere l' annullamento del provvedimento che ritiene illegittimo.
Il legislatore pone pi๠di un rimedio a favore del contribuente per evitare il contenzioso tributario. Tali rimedi possono risultare vantaggiosi per entrambe le parti e vengono definiti istituti deflativi del contenzioso. Per evitare l' insorgere di una causa tributaria abbiamo a disposizione diversi istituti: il primo è l' autotutela, mediante questo istituto il contribuente fa presente all' ente che richiede il pagamento del tributo che è stato commesso un errore nella quantificazione delle somme o nell' invio a monte della richiesta di pagamento, quindi, in questo caso, il contraente, mediante tale istanza evita di adire il giudice tributario. Tale richiesta in autotutela non sospende i termini per presentare ricorso o mediazione. Quindi bisogna far attenzione che tale richiesta venga effettivamente presa in considerazione prima della scadenza dei termini per presentare ricorso. L' annullamento in autotutela è possibile che si verifichi anche nel caso in cui penda giudizio innanzi alla commissione tributaria; il secondo rimedio per evitare il contenzioso tributario è l' istituto dell' acquiescenza, in questo caso il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento può ottenere una riduzione del 33% delle sanzioni amministrative ricevute qualora definisca quanto accertato rinunciando al ricorso e all' istituto di accertamento con adesione; il terzo rimedio è l' accertamento con adesione al quale il contribuente può ricorrere dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o a seguito di controllo dell' amministrazione finanziaria o della guardia di finanza. Tale rimedio consiste nella possibilità da parte del contribuente di interloquire con l' amministrazione finanziaria in modo da raggiungere un accordo prima di presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Tale accordo consiste in una riduzione delle imposte e delle sanzioni amministrative pari al 33% del minimo previsto per legge senza l' applicazione delle sanzioni accessorie; quarto istituto è il reclamo/mediazione che come beneficio riconosce al contribuente la riduzione delle sanzione del 35%. Tale procedura prevede la sospensione degli effetti dell' avviso di accertamento per 90 giorni. Infine abbiamo la conciliazione giudiziaria la quale si realizza dopp la presentazione del ricorso in commissione tributaria. Tale richiesta deve essere presentata entro 10 giorni prima della data fissata per la trattazione del ricorso. Tale conciliazione se eseguita in primo grado prevede una riduzione delle sanzioni amministrative pari al 40% del minimo previsto e del 50% se si concretizza in secondo grado.
Il giudizio tributario è un giudizio prevalentemente documentale, pertanto è formato da una sequenza di atti, caratterizzata dal contraddittorio tra le parti che si concluderà con una decisione finale. Il giudizio tributario viene svolto presso le Commissioni tributarie Provinciali e Regionali ed ha come scopo quello di impugnazione dell' atto che si ritiene viziato formalmente e/o sostanzialmente. Oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell' art. 2 del D.Lgs. 546/92 sono l' Irpef, Irpeg, Ilor, Iva, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, oltre che sulle successioni e sulle donazioni. A seguito dell' introduzione della legge n. 448 del 2001, l' oggetto della giurisdizione tributaria si è ampliata ed è stata estesa a tutte le controversie concernenti tributi di ogni genere e specie (regionali, provinciali e comunali). Le parti del giudizio tributario sono il ricorrente e il resistente, il primo avrà ruolo attivo mentre il secondo assumerà un ruolo passivo e coinciderà con l' agente di riscossione, ente locale, Ministero delle Finanze e le Agenzie fiscali. Il concessionario resistente è parte necessita del ricorso quando il ricorrente nel ricorso introduttivo dedica errori imputabili al concessionario stesso e non contenenti il merito della controversia avente ad oggetto cartelle, avvisi, estratti di ruolo. Il ricorso tributario va instaurato presso la Commissione tributaria del luogo ove è ubicato l' ufficio che ha emanato il provvedimento impugnato, tale regola è inderogabile. Il ricorso tributario deve contenere a pena di nullità nome e cognome del ricorrente, residenza, codice fiscale, il soggetto resistente con tutti relativi dati, gli estremi dell' atto impugnato, l' oggetto della domanda, i motivi in fatto e in diritto posti alla base del ricorso e volti a provare la fondatezza dello stesso, la sottoscrizione del ricorso da parte del ricorrente e del legale. L' avvocato deve intestare il ricorso alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l' ufficio locale dell Agenzia delle Entrate e successivamente notificare il ricorso all' Ufficio locale competente facendolo pervenire tramite Ufficiale Giudiziario. Il ricorso deve essere proposto nei confronti del concessionario della riscossione se il motivo del ricorso è quello di contestare vizi propri della cartella come per esempio errori materiali di compilazione, irregolarità della notifica, prescrizione e/o decadenza, invece quando si va a contestare il merito della richiesta il ricorso deve essere presentato nei confronti dell' ufficio impositore. Il termine per presentare ricorso alla commissione tributaria è di 60 giorni dalla data di notifica dell' atto impugnato. Una volta che il ricorso viene notificato, il ricorrente, nei 30 giorni successivi deve costituirsi in giudizio e lo farà depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita il fascicolo di parte con all' interno l'originale del ricorso ritualmente notificato con tanto di procura alle liti e gli atti impugnati con eventuali altri documenti di parte. Nel ricorso introduttivo il ricorrente può richiedere la sospensione della sua esecuzione qualora ricorrano gravi motivi a) fumus boni iuris quando ricorrono nel ricorso presupposti ed argomenti che appaiono giuridicamente rilevanti e b) periculum in mora quando dall' esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile per il ricorrente; tali due requisiti devo sussistere entrambi per aversi la sospensione dell' esecuzione. Una volta che il ricorso viene iscritto a ruolo con il deposito del fascicolo di parte ricorrente, il giudice fissa a non meno di 30 giorni la data di comparizione delle parti. Il giudizio tributario essendo un giudizio prevalentemente documentale, si caratterizza per la previsione di un' unica udienza in cui viene discussa la causa e subito dopo il collegio delibera la decisione in camera di consiglio ovvero in segreto senza la presenza delle parti, a seguito di ciò verrà emanata la sentenza.
Il ricorso tributario segue un iter particolare ovvero in primis viene notificato mediante ufficiale giudiziario all' Agente di Riscossione o all' ente titolare del credito e in seguito, entro 30 giorni da tale data, il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando presso la commissione tributaria il fascicolo di parte con all' interno copia in originale del ricorso notificato ed i documenti a sostegno della tesi che si sostiene.
Il contributo unificato è una tassa che il contribuente deve allo Stato per poter adire le vie giudiziarie. Chiunque voglia proporre un giudizio obbligatoriamente deve pagare contributo unificato che varierà a secondo dell' importo richiesto e la marca da bollo di 27,00 euro. Nelle cause tributarie bisogna pagare singolarmente per ciascuna cartella impugnata un contributo unificato, cosa che non avverrà invece per i giudizi aventi ad oggetto cartelle Inps od Inail per le quali il contributo unificato è un misura fissa.
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