Usura sopravvenuta: il parere della Suprema Corte di Cassazione

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    La legge numero 108 del 1996 è intervenuta a porre profonde innovazioni in materia di usura bancaria, tale intervento legislativo ha modificato anche l'art. 644 del c.p. in materia di usura. Orbene alla luce di tale intervento normativo si pone il problema dei mutui stipulati prima dell'entrata in vigore di tale legge ovvero prima del 7 marzo 1996, infatti in quest'ipotesi possiamo avere mutui i cui interessi sono risultati usurari solo dopo l'entrata in vigore di tale norma oppure mutui stipulati dopo l'entrata in vigore di tale norma ma i cui interessi sono risultati essere illegali solo dopo aver aver iniziato il regolare ammortamento dello stesso.  Una prima pronuncia giurisprudenziale Cass. n. 1126 del 2000 ha stabilito che la norma 108 del 1996 non si applica ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore ( anche se ci sono interessi usurari questi sono regolari e come tali devono essere pagati ).  tale Cass. 1126 del 2000 detta tale principio :" La l. 108/1996 che ha modificato l' art. 644 c.p., in difetto di previsione di retroattività , non può operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso â€. Successivamente a tale intervento giurisprudenziale è intervenuto il legislatore con una interpretazione autentica ovvero con il d.l. n. 394 del 2000 (convertito in legge numero 24/2001) il quale chiarisce all'art.1 che : " "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". 

    A tal proposito,la sentenza delle Sezioni Unite n° 24675 del 19/10/2017 è intervenuta per dirimere il contrasto sorto tra due orientamenti delle sezioni semplici della Corte di Cassazione ovvero nn primo orientamento, fedele alla lettura della legge 108 che disconosce l' applicabilità  della stessa alle ipotesi di usura sopravvenuta, ed un secondo orientamento, viceversa, che ha ritenuto applicabile la legge antiusura alle pattuizioni di interessi precedenti alla sua entrata in vigore e ancora in corso.

    Infatti tale Cassazione a Sezione Unite n. 24675 del 2017 ha stabilito che : " Allorchà© il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità  o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nà© la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".



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