Interessi Usurari: Cassazione n. 23192 del 04.10.2017

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    L'ultima pronuncia giurisprudenziale in termini di usura bancaria è definita una vera è propria manna per le parti mutuatarie, per le associazioni dei consumatori e per i legali che quotidianamente si trovano ad affrontare il problema degli interessi usurari che toccano mutui e finanziamenti senza dubbio irregolari. Sul punto infatti, la Cass. n. 23192 dell' ottobre 2017, a coronamento di un excursus giurisprudenziale, ha affermato esplicitamente ciò che altre pronunce in passato avevano già  implicitamente chiarito, ovvero che qualora al momento della stipula del contratto gli interessi moratori sono superiori al tasso soglia stabilito dalla legge, il soggetto mutuatario non è tenuto a versare nemmeno gli interessi corrispettivi, anche se questi ultimi sono legali. Orbene, alla luce di quanto appena asserito, risulta doveroso quantomeno fare una distinzione tra interessi moratori ed interessi corrispettivi. Gli interessi moratori sono quel tipo di interessi dovuti dalla parte qualora la stessa non rispetti pi๠il regolare piano di ammortamento, in questi casi per il ritardo nel pagamento o per il mancato pagamento di una o pi๠rate, al cliente vengono imputati anche gli interessi di mora; gli interessi corrispettivi invece, sono quegli interessi che parte mutuataria periodicamente corrisponde insieme alla quota di capitale.

    La Cass. 23192/17 per la prima volta a gran voce riprendendo quando testualmente affermato dall'art 1815 cod.civ. e dall'art. 1 legge 24 del 200, ribadisce che il superamento del tasso soglia da parte di qualsiasi interesse sia moratorio che corrispettivo, determina l'azzeramento di tutti gli interessi moratori e corrispettivi.

    Tale pronuncia da parte della Suprema Corte è l'ennesima che ha affermato il principio secondo il quale gli interessi moratori vanno sempre presi in considerazione anche se la parte non li ha mai pagati in quanto ha sempre regolarmente adempiuto il pagamento della rata. Infine, tale pronuncia è ritenuta rivoluzionaria anche perchà© ha affermato - al fine di verificare se sia stato superato o meno il tasso soglia oltre il quale abbiamo usura - che gli interessi moratori e corrispettivi si possono sommare.

    Autore articolo Interessi Usurari: Cassazione n. 23192 del 04.10.2017: Sgambato Associati
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