Tutto sul ritardo soccorsi: quando denunciare, come fare e a chi rivolgersi per ottenere un risarcimento.
A tale quesito ci risponde una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale IV, la numero 40036/2016 la quale, confermando la pronuncia della Corte d' Appello di Catania, ha stabilito che l' ambulanza che giunga in ritardo sul luogo del bisogno a causa della non corretta percezione della gravità del fatto da parte dell' operatore del 118, il quale, sottovalutando la stessa, ritarda l' invio di una ambulanza, in questo caso risponde di grave negligenza.
In caso di ritardo nei soccorsi, la responsabilità civile si estende anche al responsabile della struttura ospedaliera in solido all' operatore che ha sottovalutando il singolo caso e si è macchiato di negligenza grave non captando la gravità della questione, quindi non inviando prontamente i soccorsi.
Sull' omissione dei soccorsi da parte di un medico in caso di necessità ed urgenza è intervenuta invece la sentenza della Cassazione penale, sezione IV, numero 2060/2012 la quale riconosce il reato di omissione di atti di ufficio nei confronti del medico che si rifiuta di salire sull' ambulanza per soccorre un soggetto in pericolo di vita. Sul tale argomento è intervenuta anche un' altra sentenza di Cassazione penale sempre sezione IV la quale ha affermato che i medici che non trasmettono con urgenza un paziente in pericolo di vita, che poi muore, presso una struttura ospedaliera pi๠attrezzata, risponderanno di omicidio colposo.
Premesso che è assolutamente possibile sporgere denuncia per un ritardo nei soccorsi quando questo ritardo ha creato conseguenza gravi per il malcapitato. In tal caso si aprirà un giudizio penale volto ad accertare eventuali responsabilità . In tal caso sarà possibile costituirsi nel giudizio penale come parte civile e chiedere il risarcimento del danno per le lesioni patite direttamente in sede penale.
L' art. 593 del codice penale, rubricato appunto Omissione di Soccorso, stabilisce quanto segue: "Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a duemilacinquecento euro. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all' Autorità . Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiataâ€. In altre parole si incorre nella commissione di tale reato tutte le volte in cui un soggetto che trovandosi al cospetto di realtà elencate nell' articolo in commento non interviene prestando aiuto allertando i soccorsi. Quindi, in altre parole, quando non si presta un' azione di aiuto ritenuta doverosa per coscienza e per morale.
Come anticipato in precedenza tale questione è stata esaustivamente disciplinata da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ha riconosciuto la responsabilità in capo all' operatore telefonico, che, sottovalutando la gravità del fatto, invia in ritardo un ambulanza sul luogo del bisogno. In tale ipotesi incorre in responsabilità solidale anche il responsabile della struttura ospedaliera. Le ipotesi di reato sono dettagliatamente elencate all' art. 593 del codice penale. La prima ipotesi di omissione di soccorso si ha quanto non si avvisa l' autorità pubblica nel caso in cui si trova abbandonato o perso un bimbo di età inferiore ai 10 anni o una persona incapace di intendere e di volere. La seconda ipotesi è quando si ci trova al cospetto di una persona che sembra inanimata oppure gravemente ferita la quale per forza di cose necessita di aiuto.
L' ipotesi di omissione di soccorso in caso di incidente stradale è disciplinato dall' art. 189 del D.Lgs. 285 del 1992 il quale detta quanto segue: “… 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. …â€.
La risposta a tale quesito ci viene fornita in maniera esaustiva dai commi 5 e seguenti dell' art.colo 189 del nuovo codice della strada.
C' è stato ritardo nei soccorsi? Stiamo allora senza dubbio parlando dell' omissione di soccorso. A riguardo il codice penale stabilisce che chiunque trovati un minore di 10 anni o un' altra persona incapace di provvedere a sà© stessa in stato di abbandono o di smarrimento oppure chi trova un corpo che sia inanimato oppure ferito e quindi in percolo e non presti soccorso incorre nella reclusione fino ad un anno ed una sanzione pecuniaria fino a 2.500 euro. Il legislatore oltre ad individuare la pena base, prevede delle aggravanti nell' ipotesi in cui dall' omissione di soccorso scaturiscano lesioni gravi per la vittima o addirittura la morte.
Ovviamente insieme alla responsabilità penale si palesa in egual modo una responsabilità civile. La responsabilità civile si concretizza in una richiesta di risarcimento per il danno patito a seguito del ritardo nei soccorsi, e sarà commisurato al grado della lesione subita. Maggiore sarà la lesione subita, maggiore sarà il risarcimento del danno in termini economici. Il risarcimento civile potrà essere richiesto costituendosi parte civile direttamente nel giudizio penale, oppure potrà essere richiesto in una azione civile separata e svincolata da quella penale intentando un giudizio di risarcimento del danno in sede civile. Sarà quindi compito del giudice accertare il nesso causale tra lesione subita e mancanza di soccorso, ed una volta accertato ciò, il risarcimento del danno sarà proporzionale alla lesione subita, fino a raggiungere il massimo importi in caso di morte della vittima. Il risarcimento in caso di morte spetta di diritto agli eredi della vittima è sarà comprensivo tanto del risarcimento patrimoniale che di quello non patrimoniale.
E' certamente possibile richiedere un risarcimento del danno, qualora a seguito di un ritardo nei soccorsi, un soggetto abbia subito delle lesioni pi๠o meno gravi o addirittura la morte.
Solo affidandosi ad uno studio legale esperto in tale settore sarà possibile da un lato ottenere il massimo profitto in termini economici, e dall'altro la giusta pena per colui o colei che sia ricaduto/a nell' ipotesi dell' omissione di soccorso. Grazie alla stretta collaborazione tra avvocati penalisti e civilisti, lo studio legale Sgambato associati garantisce ai propri clienti sempre la massima professionalità , trasparenza ed il massimo profitto.
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