Responsabilità  contrattuale ed extracontrattuale nella Prescrizione per Malasanità 

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    Prescrizione malasanità  - Come funzionano responsabilità  contrattuale ed extracontrattuale

    Alla responsabilità  contrattuale si applica la prescrizione decennale. Alla responsabilità  extracontrattuale si applica la prescrizione quinquennale. L' art. 2946 c.c. statuisce che: salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.Per la responsabilità  extracontrattuale il termine di prescrizione è invece di 5 anni, secondo quanto stabilito dall' art. 2947 c.c., primo comma, il quale stabilisce infatti che: Art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. rileggendo questi due articoli ci si rende conto che il problema non si ha tanto per i casi di errore medico a seguito di intervento chirurgico o di errata terapia; in questo caso infatti il danno si palesa nel momento esatto dell'errore e quindi i termini da cui inizia a decorrere la prescrizione sono certi o quasi. Si riporta a proposito, come espressione di questo orientamento minoritario, Cass. Civ., sez. II, del 28 gennaio 2004, n. 1547, nella quale si afferma che:“Alla responsabilità  contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell' esecuzione di un' operazione chirurgica, si applica l' ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi dell' atto lesivo, e non da quello della manifestazione esteriore della lesione”.

    Tuttavia oggi si è affermato un diverso orientamento che attribuisce rilevanza al momento della manifestazione all' esterno del danno, e non al compimento dell' errore medico. Questo secondo orientamento maggioritario si è affermato sulla scorta di errori medici tali da non espletare subito i sintomi da parte di pazienti riconducibili ad un errore medico. Infatti nei casi di contagio da sangue infetto o da terapie errate che nel breve periodo non comportavano conseguenza ma che dopo diversi anni ci si rendeva conto che avevano causato danni irreparabili come infezioni virali o altro. In questo caso dunque il risarcimento del danno non poteva essere espletato in quanto prescritto poichà© i sintomi che facevano pensare ad un errore medico erano subentrati molto avanti negli anni. In virt๠di quanto appena detto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 576 del 2008 le mquali hanno affermato che il termine di prescrizione decorrerebbe non già  dal momento in cui la condotta colposa del medico ha determinato il fatto lesivo, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all' esterno, diventando quindi oggettivamente percepibile da chi ha interesse a farlo valere.

    Anche la Cassazione nel 2000 n. 5913 sposa il disposto dell' art. 2935 c.c. il quale statuisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”. Ne consegue che: se non c' è ancora il danno, non c' è ancora il diritto al risarcimento e, conseguentemente non decorre ancora alcuna prescrizione, anche se l' agente abbia già  compiuto il fatto che ha causato il danno.

    Autore articolo Responsabilità  contrattuale ed extracontrattuale nella Prescrizione per Malasanità : Sgambato Associati
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