Diritto alla prestazione sanitaria Cass. 7279/15

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    La sentenza in commento si è occupata di decidere il caso di una paziente che aveva scelto di sottoporsi ad una terapia sanitaria che, seppur non supportata da esaustive dimostrazioni scientifiche, aveva comportato concreti e decisivi miglioramenti delle proprie condizioni di salute e, conseguentemente, di vita. Si trattava dunque di stabilire se tale scelta soggettiva potesse configurarsi quale esplicazione del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, e potesse essere ricondotta nell' ambito delle prestazioni poste a carico del Servizio sanitario nazionale.

    La Corte, in aderenza ad altre sue precedenti pronunce, sottolinea che, qualora vi siano “motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi e irreversibili”, l' accertamento circa la sussistenza o meno del diritto di ottenere l' erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, deve essere condotto sulla base dei requisiti richiesti dall' art. 1 (in particolare commi 2 e 7) del D.Lgs. n. 502 del 1992 secondo cui “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità  della persona umana, del bisogno di salute, dell' equità  nell' accesso all' assistenza, della qualità  delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell' economicità  nell' impiego delle risorse”.

    Il comma 7 dello stesso pone a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

    a) non rispondono a necessità  assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

    b) non soddisfano il principio dell' efficacia e dell' appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

    c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell' economicità  nell' impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità  di organizzazione ed erogazione dell' assistenza.

    La Corte ha inoltre chiarito che, tenendo conto del diritto primario e costituzionalmente garantito alla salute, il principio di efficacia ed appropriatezza della terapia (art. 7 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) non può essere eluso dalla mera carenza di <> e ciò per equivalenza nella lettera della legge dei due precetti, sia in quanto le evidenze scientifiche possono venire in rilievo solo se sia stata provata l' inefficacia della cura e non già  quando quando questa sia solo dubbia.

    In base al principio di efficacia enunciato da tale normativa, i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l' incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi valutare in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità  funzionali, la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e dalla gravosità  dell' impegno terapeutico.

    La Corte conclude che tale principio non può certamente “essere eluso dalla mera carenza di evidenze scientifiche disponibili” e ciò:

    sia perchà© nella lettera dell' art. 1, comma 7 lettera b), D.Lgs 502/92 i due presupposti della non soddisfazione, da parte delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, del principio di efficacia e appropriatezza e dell' indimostrabilità  della loro efficacia in base alle evidenze scientifiche disponibili, sono disgiunti dalla locuzione “ovvero” e pertanto si equivalgono,

    sia perchà© le evidenze scientifiche possono rilevare solo qualora l' inefficacia della cura richiesta “sia stata scientificamente provata, e non già  quando, come nella specie, essa sia solo dubbia”.

    Sulla base di tale ragionamento, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall' AUSL sostenendo che il giudice di appello aveva correttamente applicato il principio legislativo dell' appropriatezza ed efficacia della terapia di cui all' art. 1 D.Lgs. n. 502 del 1992, accertandolo nella specie “in forza di dati oggettivi” e mediante “apprezzamento adeguato e logicamente motivato”, immune pertanto da “vizi di natura logico-giuridica”.

    Autore articolo Diritto alla prestazione sanitaria Cass. 7279/15: Sgambato Associati
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