Onere della Prova Responsabilità  Medica

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    Categoria: Errore Medico

    Intervento non riuscito, errore medico, terapia errata, complicazioni nel decorso post-operatorio sono tutte ipotesi in cui il paziente può chiedere un risarcimento danni patrimoniale e non al medico e alla struttura ospedaliera presso quale si è verificato l'errore stesso.

    Con l'introduzione della nuova norma che va a disciplinare i casi di malasanità  (legge Gelli-Bianco numero 24 del 2017) non è pi๠sufficiente per ottenere un risarcimento allegare il contratto tra paziente e struttura ospedaliera ed il conseguente errore, ma occorrerà  dimostrare anche l'inadempimento del professionista e/o della struttura ospedaliera. Con l'introduzione della nuova normativa dunque, l'onere della prova grava totalmente sul paziente-accusatore il quale dovrà  dimostrare l'errore medico-sanitario per poter procedere in sede giudiziaria ed ottenere un risarcimento medico.

    Sempre pi๠numerose pronunce di merito hanno ribadito che la responsabilità  da errore medico rientra a pieno titolo nei fatti illeciti di natura extracontrattuale con riduzione dei termini di prescrizione a 5 anni per permettere al malato di avanzare le proprie pretese risarcitorie.

    Alla base della richiesta di risarcimento per errore medico abbiamo l'art. 2043 c.c. la cui norma introduce la responsabilità  extracontrattuale, che si palesa quando un soggetto subisce un fatto illecito a causa della condotta di un terzo soggetto e tra questi manca un rapporto obbligatorio. Alla luce di tale norma e con l'introduzione della legge 24/2017 abbiamo avuto un inversione della prova rispetto alla disciplina precedente all'introduzione della norma Gelli-Bianco, infatti, oggi è onere del danneggiato produrre prove e documenti che attestino il danno e che lo stesso venga ricondotto senza ombra di dubbio in capo al medico o alla struttura sanitaria. Diversamente dal caso in questione, è l'ipotesi in cui l'errore medico si verifichi presso lo studio medico di un libero professionista, in questo caso, infatti, la lite sarà  regolata ex art. 1218 c.c. ovvero dalla responsabilità  contrattuale e la prescrizione è decennale.
    Accanto al rapporto paziente-medico si viene a costituire anche il rapporto paziente-struttura ospedaliera, la struttura ospedaliera infatti, resta responsabile anche in ipotesi di danni provocati da dipendenti sanitari o da carenze attinenti alla struttura stessa o di tipo organizzativo. Per la struttura ospedaliera sorge un vero e proprio rapporto contrattuale con il paziente al momento del ricovero dello stesso. Al paziente infatti, non resta che provare il rapporto di ''spedalità '' e chiedere il risarcimento del danno alla struttura ospedaliera ove è stato ricoverato, salvo poi per quest'ultima rivalersi nei confronti degli operatori sanitari che hanno commesso l'errore. 

    Autore articolo Onere della Prova Responsabilità  Medica: Sgambato Associati
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