Morte Sinistro Stradale: tutto sul risarcimento

  • Morte Sinistro Stradale: tutto sul risarcimento
    Pubblicata il:

    I dati elaborati dall' ACI, circa i decessi da incidenti stradali, rilevano che anno dopo anno tali dati negativi restano sostanzialmente invariati. Tali risultati, abbastanza inquietanti, rilevano che in Italia ogni giorno muoiono 9 persone a causa di un incidente stradale, ed oltre 650 persone restano ferite. Ovviamente, per ciascun soggetto leso si aprirà  un giudizio di risarcimento danni presso l' autorità  giudiziaria competente per territorio e soprattuto per valore volta ad ottenere il giusto risarcimento del danno.

    I soggetti legittimati a fare richiesta di risarcimento del danno in occasione di sinistro stradale mortale sono innanzitutto i familiari della vittima: coniuge, figli, genitori, fratelli. Tali soggetti, in quanto componenti del nucleo familiare della vittima, possono agire per ottenere tanto il risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. quanto il risarcimento dei danno non patrimoniali ex art 2059 c.c..

    L' art. 2043 c.c. rubricato risarcimento per fatto illecito detta: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

    Tale articolo è il fulcro centrale su cui poggia la responsabilità  extracontrattuale che sorge tutte le volte in cui un soggetto subisce un danno a causa dell' altrui condotta. Ovviamente, come si può chiaramente evincere da quanto appena accennato, che tale tipo di risarcimento danni esclude sistematicamente tutte le ipotesi di risarcimento danni alla cui base vi è un rapporto contrattuale ex at. 1218 c.c.

    L' art. 2059 c.c. rubricato appunto danno non patrimoniale detta quanto segue: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Tale articolo del codice civile prende in considerazione l' ipotesi del risarcimento danni per i pregiudizi arrecati alla vittima che derivano dalla lesione dei diritti alla persona (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) e che non hanno rilievo economico. 

    In virt๠di tali articoli, i componenti del nucleo familiare della vittima potranno agire “iure proprio” oppure “iure hereditatis”. Iure proprio è il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dai parenti della vittima, iure hereditatis è il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla vittima stessa prima del decesso. 
    Al pari dei soggetti rientranti nel nucleo familiare possono agire al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno anche altri soggetti-parenti e/o affini della vittima stessa come zii, cugini, nonni, nipoti, cognati o addirittura anche estranei purchà© dimostrino di aver subito, a causa della prematura scomparsa della vittima, una palese sofferenza psicologica, morale, e quindi abbiamo palesato una variazione peggiorativa della propria vita proprio in conseguenza della prematura scomparsa della vittima e del conseguente venir meno del rapporto affettivo. 

    I danni patrimoniali es art. 2043 c.c. si dividono in danno emergente ex art. 1223 c.c. e lucro cessante ex art. 2056 c.c.. 
    L' art. 1223 c.c. individua il concetto di danno emergente e stabilisce: “Il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. 
    L' art. 2056 c.c. individua il concetto di lucro cessante e statuisce: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226,1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.
    Il danno patrimoniale “iure proprio” si intende quel danno subito dai familiari della vittima legittimati a richiedere il risarcimento dei danni e comprende il danno emergente ed il lucro cessante. 

    Il danno emergente è comprensivo della diminuzione economica immediata subita dai familiari della vittima a seguito del decesso (es. tutte le spese sostenute immediatamente conseguenti al decesso della vittima).

    il lucro cessante invece comprende tutti i benefici economici che si sarebbero potuti godere in futuro qualora non ci fosse stato il decesso, quindi, come si può facilmente intendere, si intendono redditi da percepire, rendite, e la quota di ciascuna parte che sarebbe stata assegnata a ciascun familiare legittimo. 
    Accanto ai danni patrimoniali vanno aggiunti i danni non patrimoniali risarcibili “iure proprio” ex art. 2059 c.c.. In tal caso per danni non patrimoniali si intende il danno biologico conseguente alla prematura scomparsa della vittima. Il danno non patrimoniale comprende il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale. Tale categoria di danno va a risarcire tutte quelle sofferenze psicofisiche e psicologiche patite dai familiari della vittima a causa della prematura scomparsa. Depressione, commozione, dolore, sofferenza morale, inquietudine, patimenti, sono tutte voci che vanno tenute in considerazione nella quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Tale danno potenzialmente potrebbe spettare anche a parenti, affini o addirittura amici e conoscenti qualora dimostrino che a seguito della prematura scomparsa della vittima abbiano subito sofferenze morali ed esistenziali tali da aver diritto a richiedere il risarcimento del danno per tali sofferenze patite. L' entità  di tali danni viene definita sulla base di apposite tabelle di riferimento -Tabelle di Milano- .

    Oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non “iure proprio” è previsto il risarcimento del danno “iure hereditatis” che consiste nel risarcimento del danno spettante esclusivamente agli eredi della vittima per le sofferenze fisiche patite dalla vittima prima del proprio decesso. In tal caso, per potersi avere tale tipo di risarcimento è previsto che intercorra un lasso di tempo sostanzialmente lungo tra l' evento colposo/doloso e la morte della vittima stessa, ed in tale frangente di tempo, la vittima abbia avuto contezza della propria compromissione psicofisica. La quantificazione del danno viene fatta direttamente in capo alla vittima ma non in base alle sue aspettative di vita ma in virt๠del tempo in cui è sopravvissuto, sulla base di parametri tabellari specifici. Gli eredi dunque diventato i titolari del diritto al risarcimento del danno, questi ultimi infatti, potranno agire in giudizio per richiedere al responsabile del fatto illecito il giusto risarcimento. 

    Sulla scorta di quanto riassunto, lo studio legale Sgambatoassociati altamente specializzato in tema di risarcimento danni e pi๠nello specifico in ipotesi di risarcimento danni sia per morte a seguito di sinistro stradale, sia per lesioni gravi che possono compromettere il regolare svolgimento di una vita normale. 

    Orbene alla luce della nostra esperienza, professionalità  e competenza siamo a disposizione di tutti coloro che necessitano di consulenza ed assistenza legale volta ad ottenere il giusto risarcimento del danno per le lesioni sofferte. 

    Autore articolo Morte Sinistro Stradale: tutto sul risarcimento: Sgambato Associati
Hai bisogno di una consulenza? Contattaci per avviare la tua pratica
telefono sgambato associati 0823 751665

Altre notizie in ambito Risarcimento Danni