Danno biologico: evoluzione giurisprudenziale.

  • Danno biologico: evoluzione giurisprudenziale.
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    L'art. 2059 del codice civile afferma che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nelle ipotesi determinate della legge, ossia solo nelle ipotesi in cui il danno scaturisce da ipotesi di reato, dunque, in virt๠di tale assunto nel nostro ordinamento vige il principio della non risarcibilità  del danno non patrimoniale. Storicamente il danno non patrimoniale era individuato esclusivamente nel danno morale con esclusione dei danni fisici i quali erano tutelati solo dall'art. 185 del codice penale. A far data poi dal 1979 con le sentenze della Corte Costituzionale le numero 87 e 88 è stato affermato che il diritto alla salute rientra a pieno nell'art. 32 della costituzione, infatti, il diritto alla salute è un diritto proprio di ciascun individuo afferente alla schiera dei diritti fondamentali ed inviolabili di qualsiasi individuo. Tali sentenze della Corte Costituzionale (la 87 e la 88 del 1979) sono la prima che riconducono il risarcimento del danno alla salute nella schiera del danno non patrimoniale riconducibile appunto all'art. 2059 c.c.. In conseguenza di tale orientamento abbiamo un' ulteriore pronuncia, altrettanto rivoluzionaria, la numero 184 del 1986 tale pronuncia infatti pone a fondamento della propria tesi la risarcibilità  piena del danno biologico agganciando tale possibilità  di risarcimento al combinato disposto degli articoli 2043 c.c. e 32 della costituzione. Dunque, secondo tale pronuncia della suprema corte di cassazione l'art. 2059 c.c. prende in considerazione il risarcimento dei soli danni morali definiti "danni-conseguenza"; mentre gli art. 2043 c.c. e 32 C.Cost. prendono in considerazione il risarcimento del danno biologico definito anche "danno-evento". Alla luce delle suddette pronunce, dunque, il danno non patrimoniale comprende tanto il danno morale che quello biologico. L'ordinamento è che il risarcimento da danno biologico intende tutelare l'integrità  fisica e psichica del soggetto danneggiato. In conseguenza di tali pronunce della Corte Costituzione mediante le quali il danno morale non patrimoniale (art 2059c.c.)è scisso dal danno biologico (art. 2034 c.c. e 32 Cort. Cost.) è intervenuta un' ulteriore pronuncia rivoluzionaria della Corte di Cassazione la numero 8827 e 8828 del 2003 la quale separa il danno non patrimoniale da quello morale riconducibili entrambi all'art. 2059 c.c. e crea due macro categorie: danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..

    Ulteriore step evolutivo in tema di danno biologico si è avuto con le famose sentenze di San Martino avutesi nell'anno 2008 dalla 26972 alla 26975 tutte molto simili le quali hanno hanno inteso il danno non patrimoniale un danno onnicomprensivo nel quale è ricompreso sia il danno morale che il danno biologico che quello esistenziale e sono tutti riconducibile all'interno del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.  Tali sentenze di San Martino hanno iniziato a parlare di personalizzazione del risarcimento del danno il quale deve deve tener conto della maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento del danno. Dunque in conseguenze di tali pronunce il risarcimento del danno deve essere individuato da parte del giudice tenendo conto dell'effettivo pregiudizio arrecato alla parte danneggiata cercando di quantificare in termini economici il danno non patrimoniale. Tali pronunce sono state poi supportate da un' ulteriore e pi๠recente sentenza della Suprema Corte ovvero la numero 5243 del 2014 la quale ribadisce la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, tale sentenza infatti afferma quanto segue:"con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. Personalizzazione del danno forfettariamente individuato attraverso meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame”. Il giudice quindi, sulla scorta di tali pronunce deve provvedere a liquidare il danno non patrimoniale calandosi nella realtà  singola e personale della vittima  prendendo in considerazione le singole circostanze di fatto proprie della vita di ciascun individuo, escludendo ogni meccanismo univoco di liquidazione. Ultima in ordine cronologico e la sentenza numero 21939 del 21.09.2017 della Corte di Cassazione Civile, sez. III la quale conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale della personalizzazione del risarcimento del danno escludendo qualsivoglia automatismo liquidativo.

    Autore articolo Danno biologico: evoluzione giurisprudenziale.: Sgambato Associati
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