INCIDENTE STRADALE MORTALE, CONSEGUENZE E RISARCIMENTO DEL DANNO

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    INCIDENTE STRADALE MORTALE, CONSEGUENZE E RISARCIMENTO DEL DANNO


    Cosa succede immediatamente dopo un sinistro stradale mortale ?

    Quando a seguito di un incidente stradale che purtroppo ha causato il decesso di un soggetto si apre una doppia fase: civile e penale.
    La fase penale, con il reato di omicidio stradale, si apre d’ufficio, ovvero sarà la Procura della Repubblica competente per territorio per il tramite delle forze dell’ordine a svolgere tutte le attività investigative del caso al fine di far chiarezza sull’accaduto. 
    Il nostro ordinamento punisce chi ha provocato la morte di un altro soggetto a seguito di violazione al codice della strada con la reclusione da due a sette anni. Tale pena sarà maggiorata in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
    Conseguentemente alla fase penale si aprirà su impulso di parte anche la fase civile volta ad ottenere il risarcimento del danno.
    L’art. 2054 c.c. prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie e' obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
    Quindi il conducente del veicolo ne risponde penalmente mentre il proprietario, unitamente all’assicurazione ne risponde in termini di risarcimento economico del danno nei confronti dei familiari conviventi e non conviventi della vittima.
    Cosa fondamentale è rivolgersi ad uno studio legale con una navigata esperienza nel settore del risarcimento del danno. Sul tema lo studio legale Sgambato Associati rappresenta un punto di riferimento in tale tematica in virtù della comprovata esperienza maturata nel corso degli anni. 

    Risarcimento del danno: cosa succede nei confronti dell’assicurazione e del proprietario del veicolo che ha causato la morte di un terzo soggetto ?

    Ai sensi dell’art. 2054 c.c. chi ha causato la morte di un soggetto a seguito di incidente stradale è responsabile e per tale dovrà risarcire economicamente tanto i famigliari della vittima quanto la vittima stessa nel caso in cui tra l’evento (incidente) e la morte è intercorso un lasso di tempo più o meno ampio.
    Come già detto innanzi il procedimento penale si aprirà d’ufficio qualora non venga attivato a seguito di denuncia, l’azione civile invece, volta ad ottenere il risarcimento del danno, per avere il via ha bisogno che i familiari della vittima la pongano in essere con l’ausilio di un legale, il quale, provvederà a mettere in mora l’assicurazione del veicolo che ha causato la morte tramite la comunicazione di apertura del sinistro.

    Cosa succede se l’auto che ha causato la morte non è assicurata ?
    Purtroppo spesso capita che nel sinistro stradale sia coinvolto un veicolo non assicurato, in tal caso, sarà il fondo di garanzia vittime della strada a far fronte al risarcimento economico del danno. In tal caso i familiari della vittima siano essi conviventi che non conviventi, sempre mediante l’ausilio di un legale esperto nel settore, inoltreranno al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada la richiesta di risarcimento del danno.

    Come si chiede il risarcimento del danno ?
    La richiesta di risarcimento del danno posta in essere dai familiari della vittima inizia con una comunicazione fatta a mezzo pec da parte di un avvocato alla compagnia di assicurazione del veicolo che ha provocato la morte o su cui la vittima viaggiava in qualità di trasportato. L’ art. 2947 c.c. prevede che: “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.”
    Dunque in virtù di quanto statuito dal codice civile i soggetti conviventi e non che intendono richiedere tale tipo di risarcimento devono farlo entro due anni a meno che per quel tipo di reato sia prevista una prescrizione più lunga, superiore a 2 anni, questa si applicherà anche all’azione civile. 
    La richiesta di risarcimento danni consta di 2 fasi: la fase stragiudiziale e quella giudiziale.
    La fase stragiudiziale si apre con la richiesta di risarcimento danni mendante l’invio di una messa in mora, infatti, sarà compito della compagnia di assicurazione, con l’ausilio di propri liquidatori attenzionare tutta la documentazione fornita dal legale a corredo della richiesta di risarcimento; eta della vittima, posizione sociale, reddito/patrimonio tanto della vittima quanto del familiare convivente, documentazione medica, spese mediche sostenute dai familiari prima del decesso, documentazione che prova il legame affettivo tra la vittima e il soggetto richiedente il risarcimento (foto, messaggi, lettere, video). 
    Una volta che la compagnia di assicurazioni è in possesso di tutta questa documentazione provvederà a calcolare di volta in volta e per ciascun richiedente il giusto compenso economico da corrispondere.
    Sarà poi compito dell’avvocato mettersi in contatto con il liquidatore che ha preso in gestione la richiesta di risarcimento e cercare, in forza della propria esperienza, massimizzare il risultato in termini economici. 
    Qualora tutto ciò non dovesse avvenire, nel senso che l’offerta della compagnia fosse ritenuta dal legale troppo bassa rispetto alle richieste, si aprirà gioco forza la fase giudiziale ovvero la fase che darà inizio ad una causa di risarcimento danni innanzi al tribunale competente per territorio. 

    Come viene calcolato il risarcimento del danno?
    A tale quesito ci vengono in soccorso le famosissime Tabelle di Milano, le quali, calcolano il risarcimento dei danni subiti dai congiunti di chi è morto in un incidente stradale.
    Tale criterio di calcolo consente di riconoscere ai diversi richiedenti il giusto risarcimento del danno. L’ importo previsto varia da un minimo ad un massimo a seguito di diversi fattori che di volta in volta si vanno ad analizzare: età del soggetto deceduto, età di chi richiede il risarcimento, rapporto di convivenza, numero di congiunti, intensità della relazione affettiva perduta.

    Perché rivolgersi allo studio legale Sgambato associati per richiedere un risarcimento in caso di morte?
    La risposta a tele quesito è da ricondurre esclusivamente ad una sola parola ovvero “esperienza”. Solo grazie agli anni di esperienza ed ai numerosissimi casi trattati di risarcimento del danno si può dire che lo studio legale Sgambato associati rappresenta un garanzia nel settore. Esperti professionisti garantiscono esperienza, conoscenza della materia, professionalità, tutte qualità imprescindibili per raggiungere un soddisfacente risultato. 

    Autore articolo INCIDENTE STRADALE MORTALE, CONSEGUENZE E RISARCIMENTO DEL DANNO: Sgambato Associati
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