Prescrizione Risarcimento Danni: termini e definizione

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    La Prescrizione Risarcimento Danni illustrata in quattro punti in maniera semplice e veloce.

    Cosa s'intende per prescrizione risarcimento danni?

    L'art. 2934 del cod. civ. così si pronuncia sulla prescrizione: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge". Prima di introdurre l'argomento della prescrizione risulta doveroso enunciare quanto stabilito dall'art. 2934 del c.c. rubricato "Estinzione dei diritti". Entrando nell'argomento della prescrizione del diritto al risarcimento del danno non possiamo non riportare quanto stabilito dall'art. 2947 c.c. il quale chiarisce quanto segue:" Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione pi๠lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile". Il combinato disposto degli articoli di cui sopra, in virt๠del principio giuridico della prescrizione, chiarisce che se un determinato soggetto avente diritto al risarcimento del danno, se questo non esercita tale diritto in un lasso di tempo massimo 5 anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento lesivo, questi perde tale diritto.

    Premesso che nel nostro ordinamento vige il principio giuridico della prescrizione decennale, quanto stabilito dall'art. 2947 c.c. rappresenta una deroga alla prescrizione decennale infatti il risarcimento del danno da comportamento lesivo altrui si prescrive in 5 anni e non in 10 come il risarcimento danni da circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni.  

    Quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento danni?

    L'art. 2947 c.c. stabilisce che il termine prescrizionale per richiedere il risarcimento del danno da comportamento lesivo altrui è di 5 anni, mentre per la circolazione di veicoli è di anni 2. Qualora tale comportamento lesivo costituisca anche reato, il termine prescrizionale breve soggiace al termine prescrizionale pi๠ampio previsto per il reato imputato al soggetto che ha cagionato il danno.

     

    Art 1218 cc

    L'art. 1218 c.c. detta quanto segue: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Tale responsabilità  definita contrattuale si contrappone alla responsabilità  extracontrattuale derivante dall'art. 2043 c.c.. La responsabilità  contrattuale a differenza della seconda presuppone che tra il soggetto leso e colui che ha arrecato un danno ci sia un rapporto preesistente, in quanto tra i due soggetti esiste un rapporto contrattuale da cui scaturisce l'obbligazione de quo. Il legislatore con il presente articolo ha voluto far si che il risarcimento del danno dovuto a seguito di inesatta o mancata prestazione da parte del soggetto obbligato, ha come scopo quello di ripristinare in favore del soggetto leso la situazione quo ante, o meglio far si che il soggetto leso veda risarcito il danno subito dalla inesatta o mancata corresponsione dell'obbligazione prevista da contratto. Al riguardo non possiamo non enunciare anche quanto affermato dall' art. 1174 c.c., infatti, per individuare il corretto importo da corrispondersi in sede di risarcimento del danno occorre valutare anche la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione. La seconda parte dell'art. 1218 c.c. stabilisce che qualora venga meno il nesso di causalità  tra condotta del debitore e danno subito dal ritardo o dalla impossibilità  della prestazione il soggetto leso non ha pi๠diritto al risarcimento del danno. La prova dell'impossibilità  di adempiere l'obbligazione così come richiesta è da porre a carico del debitore. Tale principio è definito dalla giurisprudenza "favor creditoris".

    Art 2948 cc

    In deroga al principio della prescrizione decennale abbiamo l'art. 2948 c.c. il quale prevede la prescrizione breve, infatti nelle ipotesi dallo stesso elencate è prevista la prescrizione quinquennale. 

     Si prescrivono in cinque anni:

    1) le annualità  delle rendite perpetue o vitalizie;

    1bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;

    2) le annualità  delle pensioni alimentari;

    3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

    4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi๠brevi;

    5) le indennità  spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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