Il danno non patrimoniale spiegato in 9 semplici concetti

  • Il danno non patrimoniale spiegato in 9 semplici concetti
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    I nostri avvocati vi spiegano cosa s'intende per danno non patrimoniale e come ricevere un risarcimento rispondendo ad otto fra le pi๠semplici domande poste dai clienti del nostro studio.

    Cos'è il danno non patrimoniale?

    Il danno definito come non patrimoniale è disciplinato dall'art. 2059 c.c. il quale afferma che lo stesso deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. In virt๠di tale affermazione si capisce che il danno non patrimoniale è un danno tipico, e può essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, a differenza per esempio del danno patrimoniale, il quale è un danno atipico e  può essere sempre risarcito purchè ci sia stato un danno ingiusto ad un diritto o ad un interesse legittimo. Il danno non patrimoniale deve essere inteso come la lesione ad un interesse giuridicamente rilevante che inerisce la persona e deve essere caratterizzato da rilevanza economica.

    Qual è la differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale?

    Il danno patrimoniale è disciplinato dall'art. 2043 del cod. civ. :"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". tale danno patrimoniale è un danno non tipizzato dal nostro ordinamento poichè per aversi tale risarcimento è necessario che si abbia un danno ingiusto, una lesione ad diritto o ad un interesse giuridicamente protetto. tale risarcimento dunque, è di natura patrimoniale. Il danno non patrimoniale invece è disciplinato dall'art. 2059 del cod civ. il quale detta :" Il danno deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. In virt๠di tale norme si chiarisce che il danno non patrimoniale è un danno tipizzato dal nostro ordinamento. Ovvero può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Tipica ipotesi della tipicità  del danno non patrimoniale è l'art. 185 cod. penale che prevede appunto il risarcimento del danno. Ulteriore ipotesi, non meno importante, è il danno non patrimoniale contemplato all'art. 32 della costituzione oppure sono riconducibili nel calderone dell'art. 2059 del cod.civ. anche gli arti 2,3,29 e 30 della costituzione. 

    Come si calcola il danno?

    Per il calcolo del danno ci si rifà  ad apposite tabelle elaborate dall' Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano ove abbiamo da un lato il grado di invalidità  che va da 0 a 100 e dall'altro gli anni del soggetto che potenzialmente subisce il danno. Abbiamo due tipi di lesioni: le micropermanenti con una percentuale di invalidita che va dall' 1% al 9% per le quali esiste un parametro normativo (art.139 cod. delle assicurazioni) e le macropermanenti che va dal 10% al 100% per le quali non esiste un parametro normativo. Grazie a tali tabelle è possibile, mediante la comparazione tra età  e grado di invalidità  della vittima, è possibile calcolare il danno biologico subito, tale danno poi può essere aumentato fino ad una massimo del 50% da parte del giudice in virt๠del principio, giuridicamente riconosciuto, della personalizzazione del danno. 

    Esistono delle tabelle per il danno non patrimoniale?

    La sentenza della Suprema Corte di Cassazione la numero 26972/11 ha riconosciuto totalmente applicabili le tabelle redatte dal tribunale di Milano, le quali, fino a questo momento non hanno mai trovato applicazione in nessun dettato normativo. Sul punto infatti, se per le lesioni micropermanenti (che vanno dall' 1 al 9 %) esiste un parametro normativo individuato all' art. 139 del Codice delle Assicurazioni; per le lesioni macropermanenti, invece, (che vanno dal 10 al 100%) ciò non non si può dire. Infatti, per le lesioni macrop. per le quali non abbiamo nessun parametro normativo, l'unico riferimento sono le tabelle milanesi. Bisogna comunque chiarire che il giudice, in sede di quantificazione, una volta individuato l'importo della lesione può aumentarlo fino ad un massimo del 50% in considerazione delle particolari condizioni soggettive del soggetto leso, ovviamente previa idonea motivazione. 

    In quali casi si parla di danno biologico?

    Il biologico al pari del danno morale ed esistenziale rappresenta un elemento del danno non patrimoniale. In altre parole il danno biologico appartiene alla famiglia dei danni non patrimoniali.

    àˆ possibile ricevere risarcimento del danno?

    Il nostro ordinamento riconosce espressamente il risarcimento del danno non patrimoniale.

    Come si ottiene il risarcimento del danno non patrimoniale?

    Elemento fondamentale per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale è innanzitutto quello di quantificare in termini monetari tale risarcimento. Per fare ciò è necessario che la vittima effettui una perizia medico legale quantificativa, una volta poi individuato l'importo del danno da richiedere si procede con una richiesta stragiudiziale di liquidazione di detto importo. In caso di accoglimento di tale richiesta, controparte liquidando il danno non patrimoniale, sulla scorta dell'importo individuato dal consulente medico di parte, la pretesa risarcitoria è pienamente soddisfatta. Diversamente qualora controparte non liquida tale importo o perchè lo ritiene inadeguato o perchè disconosce di aver causato tale danno si procederà  con la fase giudiziale e si tenterà  di ottenere il risarcimento mediante l'espletamento di un giudizio di cognizione. In tale giudizio innanzitutto bisognerà  provare il nesso di causalità  tra condotta lesiva e lesione subita, dopodichè il giudice nominando un consulente tecnico di parte individuerà  il giusto importo da liquidare per il danno biologico, morale ed esistenziale subito.

    Cosa s'intende per personalizzazione danno non patrimoniale?

    Nel corso dell'ultimo decennio si sono succedute numerose pronunce giurisprudenziali le quali, invertendo il precedente orientamento, hanno affermato che il risarcimento del danno alla persona deve essere un risarcimento integrale e il giudice deve accertare l'effettiva consistenza del danno, l'effettivo peso che il danno ha avuto in quella determinata vicenda. Punto di partenza per la quantificazione del danno non patrimoniale da parte dei giudici sono le tabelle elaborate dal tribunale di Milano, a questi valori prestabiliti va poi agganciato il criterio della valutazione equitativa a cui fa riferimento il nostro codice civile all'art. 1226, dall'unione di questi due principi, i giudici devono cercare di avvicinarsi il pi๠possibile all'integrale risarcimento facendo leva sulla così detta personalizzazione del danno non patrimoniale. Sulla scorta di quanto appena affermato, per personalizzazione del danno si intende che i criteri quantificativi-risarcitori adottati dai giudici devono esiliare da dati prestabiliti e standardizzati e devono, calandosi nella realtà  concreta, individuare, per ciascun individuo il giusto risarcimento attraverso la personalizzazione del danno. 

    Sentenze danni non patrimoniali

    Per approfondire l'argomento puoi leggere il nostro articolo sulle sentenze per il danno non patrimoniale

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