Cartella Esattoriale Nulla: quando è possibile impugnare

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    Cartelle Equitalia Nulle (nullità  cartella esattoriale): i nostri avvocati rispondono

    La Cartella Esattoriale nulla spiegata attraverso la risposta dei nostri avvocati ai quesiti pi๠comuni dei nostri assistiti.

    Cosa s'intende per cartella esattoriale nulla?

    Premesso che la nullità  è la pi๠grave forma di invalidità  del negozio giuridico. La nullità , dunque, comporta l' inefficacia e la conseguente mancanza di produzione di effetti giuridici del negozio viziato. La cartella esattoriale, comunemente definita cartella di pagamento, è uno strumento mediante il quale l' Agenzia delle Entrate e Riscossione richiede ai contribuenti inadempienti il pagamento di un determinato tributo per conto degli enti creditori. Con la notifica da parte dell' Agenzia delle Entrate e Riscossione della cartella di pagamento, il contribuente debitore viene a conoscenza del fatto che l' Ente titolare del credito ha formalizzato il ruolo inserendo all' interno dello stesso anche il tributo indicato nella cartella notificata.

    Quando una cartella esattoriale è da considerarsi nulla?

    Una volta ricevuta la cartella di pagamento non è sempre detto che tale somma va indiscussamente pagata ma bisogna far attenzione alla potenziale presenza di vizi formali e sostanziali che possono inficiare la validità  della cartella stessa e farla di conseguenza dichiarare nulla. Tra i vizi sostanziali oltre alla rilevata prescrizione e decadenza abbiamo l' insussistenza del debito cosi come richiesto in cartella, in tal caso, essendo già  stato corrisposto, la cartella sarà  nulla. Ulteriori vizi che possono portare alla nullità  della cartella sono quelli formali; tra i quali si rilevano la mancanza o la errata apposizione della relata di notifica; la mancanza della data sulla relata di notifica o se la stessa è stata apposta sul frontespizio della cartella e non in calce all' atto; la mancanza del calcolo analitico degli interessi nel rispetto del diritto della difesa del contribuente; altra ipotesi di nullità  formale è dovuta al fato che la cartella è firmata da falsi dirigenti o da soggetti non legittimati; infine abbiamo l' omessa indicazione del responsabile del procedimento.

    Nullità  della Notifica della Cartella di Pagamento

    La notificazione è un procedimento complesso, che si compone della combinazione di passaggi consequenziali, con cui un atto è portato a legale conoscenza di un determinato soggetto ad opera dell'ufficiale giudiziario, realizzando così la volontà  dell'autore dell'atto stesso, sia esso processuale o sostanziale. Lo scopo, quindi, è quello di determinare nel destinatario della notificazione la presa di conoscenza, ritenuta presuntivamente tale dalla legge, seguendo dei modelli giuridici prestabiliti.
    La norma si disinteressa completamente della conoscenza effettiva: ciò che rileva è lo svolgimento dei consequenziali adempimenti giuridici, pur sempre circoscritti nell'ambito dei parametri costituzionali, che fanno acquisire la conoscenza legale, e che consentono all'atto di diventare produttivo d'effetti. A nulla influisce se poi si compia l'effettiva conoscenza da parte del destinatario, in quanto l'esecuzione degli adempimenti del notificatore equivale a conoscenza. Perciò si afferma che quello notificatorio è un procedimento meramente formale: la conoscenza effettiva è eventuale e, comunque, sicuramente successiva al procedimento notificatorio.
    Questo procedimento è necessario ogniqualvolta la legge dispone che gli effetti giuridici di un atto, di per sà© non capace di produrre conseguenze, sono subordinati alla sua conoscenza legale, poichà© essa non può mai esser conseguita con altri mezzi se non con la notificazione. La legge non ammette equipollenti, perciò la conoscenza acquisita aliunde equivale a mancata conoscenza e non produce conseguenze sul piano giuridico.
    Ebbene, relativamente al caso specifico della notificazione della cartella di pagamento, l' art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 così dispone: <>.
    Si osserva che laddove la norma parla di notificazione di un atto, anche a mezzo posta, la stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell'atto effettuata non direttamente dal suo autore, ma tramite l'intermediazione di un soggetto all'uopo specificamente abilitato.
    Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità  o per incapacità  o rifiuto, l' Ufficiale giudiziario deve provvedere agli incombenti di cui all' art. 140 c.p.c..
    In particolare, per la validità  della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità  c.d. relativa del destinatario, la procedura prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore:
    il deposito di copia dell' atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
    l' affissione dell' avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell' abitazione o dell' ufficio o dell' azienda del destinatario;
    la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell' avvenuto deposito.
    Si evidenzia che è necessario l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità  di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione. Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. necessita, pertanto, del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla (Corte di Cassazione, ordinanza n. 12753 depositata il 23 maggio 2018).
    La notificazione, è invece inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea. In sede contenziosa, quindi, è opportuno tener presente i suddetti principi quando si deve contestare la notifica della cartella esattoriale.

    Decadenza cartella di pagamento

    Preliminarmente si ribadisce che la cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, previsti, per le imposte sui redditi e per l' Iva, dall' art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
    Pertanto, ai sensi dell' art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 106/2005 e dal D.L. n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006, la notificazione della cartella di pagamento deve avvenire normalmente direttamente al contribuente, pena la sua decadenza, entro il 31 dicembre del:
    - secondo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell' ufficio;
    - terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
    - quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973.
    Gli uffici dell' agenzia delle Entrate e gli altri enti impositori devono tenere conto delle norme in materia di notifica delle cartelle di pagamento, introdotte dall' articolo 1 del Dl 106/2005, convertito dalla legge 156/2005. In base a queste norme, le cartelle devono essere notificate entro i suddetti termini certi, a pena di decadenza.
    Ne discende che se la cartella non è nelle “mani” del contribuente entro una certa data, il Fisco perde il diritto ad incassare le somme (c.d. decadenza).
    Ebbene, una volta che viene notificata legittimamente la cartella di pagamento, questa è atto idoneo a interrompere la decadenza, nel senso che la sua notificazione fa iniziare un nuovo termine di prescrizione (articolo 2945 del Codice civile), di dieci anni o del minor tempo richiesto in relazione al credito vantato. Se entro tale termine di prescrizione il Fisco non agisce per azionare il proprio credito, esso perde il diritto ad incassare le somme e il credito si estingue per intervenuta prescrizione.

    Cartelle firmate dai "falsi dirigenti" 

    Cosa sono?

    Quelle appena enunciate sono solo alcune tra le ipotesi di vizi formali che possono portare alla nullità  della cartella di pagamento. Tali errori rientranti tra i vizi formali determinano la nullità  della cartella e quindi la contestuale possibilità  per il contribuente di impugnarla nei termini di legge e nelle opportune sedi.

    Impugnazione cartella esattoriale nulla

    Cartella esattoria nulla: come fare per impugnarla?

    I termini per impugnare una cartella esattoriale che si ritiene viziata sono alquanto brevi. Nello specifico 60 giorni per impugnare una cartella avente ad oggetto somme attinenti ad imposte sui redditi, imposte di registro, ipotecarie, catastali, successioni e donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali; 40 giorni per impugnare cartelle aventi ad oggetto contributi previdenziali; ed infine 30 giorni per impugnare cartelle aventi ad oggetto somme relative a sanzioni stradali. Tali termini sono perentori e a seconda del tipo/natura di cartella che si va ad impugnare dobbiamo adire la Commissione Tributaria Provinciale, Il tribunale ordinario sez. lavoro o il Giudice di Pace nel rispetto sempre della competenza per territorio. Oltre all' iter giudiziario (il pi๠seguito e garantito), abbiamo quello stragiudiziale che prevede l' annullamento della cartella in autotutela senza quindi l' intervento del giudice, in questo caso infatti, il contribuente dovrà  formalizzare una comunicazione da inoltrare all' Agenzia delle Entrate e Riscossione e all' ente creditore tramite raccomandata A/R o tramite PEC nella quale indicare i motivi per i quali si ritiene che tale cartella sia affetta da nullità  e quindi illegittima.

    Come può aiutarmi il vostro studio con le cartelle esattoriali nulle o per verificare la nullità  delle cartelle?

    Tra gli argomenti di punta trattati dal nostro studio legale c' è sicuramente il diritto Tributario. Esperti professionisti con decennale esperienza nel settore quotidianamente affrontano problematiche attinenti al vasto e vario mondo del diritto tributario, curando particolarmente tutto ciò che attiene ai rapporti tra enti locali e contribuenti, tra contribuenti ed Agenzia di riscossione ed alla cura della fase procedurale stragiudiziali e giudiziale per la risoluzione delle controversie. Decine e decine di contribuenti quotidiamamente si affidano ai nostri avvocati tributaristi con l' unico obietto di liberare la loro posizione personale dall' incombenza del fisco che attanaglia la propria vita. Fin dal primo colloquio interlocutorio i nostri clienti avranno un quadro chiaro e rassicurante ove verrà  improntata e chiarita la strategia di sicuro successo che porterà  allo sgravio in capo a ciascuno di quella posizione debitoria che affligge non solo il singolo in se ma intere famiglie.

    Autore articolo Cartella Esattoriale Nulla: quando è possibile impugnare: Sgambato Associati
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