Tutto sul Ricorso in Opposizione a Cartella Esattoriale

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    Opposizione a Cartella Esattoriale: i nostri avvocati ti guidano in tutti i passi rispondendo alle domande pi๠comuni dei nostri assistiti: di cosa si tratta, avviso bonario, sgravio in autotutela, prescrizione e contestazione.

    Cos'è il Ricorso in Opposizione a Cartella Esattoriale?

    Risposta a tale domanda ci viene data dal codice di procedura civile agli articoli 615, 616, 617 e 618. Il nostro codice di procedura civile prevede due tipi di opposizioni: 1-opposizione all' esecuzione ex art. 615 e 616 cpc, con cui si contesta il diritto del creditore a procedere all' esecuzione o a pignorare determinati dei del debitore; 2- opposizione agli atti esecutivi con cui si contestano vizi formali o processuali dei singoli atti dell' esecuzione.
    Nel primo caso il soggetto che subisce l' esecuzione può contestare tale pretesa creditoria a procedere all' esecuzione promuovendo opposizione all' esecuzione stessa, in altre parole si contesta il diritto del creditore a procedere all' esecuzione, si mette in dubbio la legittimità  della pretesa creditoria e quindi in sostanza mediante tale azione si nega l' esistenza del diritto per cui si procede.
    Nel secondo caso si contesta la validità  formale di ogni singolo atto o provvedimento giudiziale dell processo esecutivo. In questo caso quindi si contesta un vizio formale senza mettere in discussione il diritto del creditore a procedere ad esecuzione. La distinzione tra le due figure viene fatta nella sentenza di Cass. n. 10296 del 2009 la quale afferma che la differenza tra l' opposizione all' esecuzione e l' opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima figura investe l' "an" dell azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l' azione di esecuzione, mentre la seconda figura attiene al “quomodo" dell' azione stessa e riguarda, quindi, la regolarità  formale del titolo esecutivo o del precetto o dei singoli atti di esecuzione senza discutere il diritto dell' istante ad agire e quindi a procedere ad esecuzione.

    L' avviso bonario e lo sgravio in autotutela

    Di solito, ma non obbligatoriamente, l' ente creditore prima di emanare la cartella, quindi prima che la stessa venga consegnata all' ente cessionario per la riscossione, emana un avviso di bonario componimento al contribuente moroso con lo scopo di ricordare la pendenza del debito e con la speranza che lo stesso possa saldare tale posizione senza ricorrere all' azione esecutiva. Come in precedenza affermato l' emissione di tale avviso bonario non è obbligatorio, infatti, nessuna norma prevede che tale avviso deve essere emesso dall' ente creditore. Lo scopo primario di tale avviso è innanzitutto quello di evitare una fase giudiziale con conseguente aggravio di spese per il contribuente moroso. A seguito di tale comunicazione, il debitore può, adottare diverse soluzioni essendo ancora in una fase stragiudiziale. Innanzitutto può prendere atto dell' avviso ed adempiere al debito, può restare impassibile e quindi non adempiere, qualora invece abbia già  pagato oppure abbia già  proposto opposizione, può inviare all' ente impositore una comunicazione in autotutela (sgravio in autotutela) in cui indichi dettagliatamente i motivi delle propria volontà  di non voler adempiere; ovviamente tale volontà  dovrà  essere supportata da adeguate prove documentali.

    Prescrizione della cartella esattoriale

    Quando una cartella esattoriale è prescritta?

    Prima di capire quando una cartella di pagamento è prescritta bisogna innanzitutto individuare il significato giuridico di tale parola. La prescrizione infatti è un istituti giuridico che prevede la perdita di un diritto che si verifica a seguito del suo mancato esercizio entro un termine fissato dalla legge. Il passar del tempo infatti, fa venir meno il diritto di pretendere il diritto prescritto, a condizione però che tale diritto non sia stato esercitato per tutto il tempo dal soggetto titolare dello stesso. Per ogni diritto la legge stabilisce un termine di prescrizione, decoso il quale, senza che lo stesso sia stato richiesto, questo viene meno e quindi non è pi๠esigibile. La prescrizione di una cartella di pagamento è il termine entro il quale l' Agenzia delle Entrate e Riscossione, una volta notificata la cartella stessa, deve agire per ottenere il debito dovuto, e lo può fare mediante pignoramento, fermo, ipoteca, oppure intimazione dei pagamento. Quindi se decorre il termine prescrizionale senza che l' Agenzia delle Entrate si sia attivata concretamente per il recupero del credito, tale cartella scade e quindi non può essere pi๠riscossa.

    In generale è possibile contestare una cartella Esattoriale?

    E' sempre possibile impugnare e quindi contestare una cartella di pagamento. La prima cosa da fare quando si decide di intraprendere una azione giudiziaria per veder annullata una cartella di pagamento è quello di controllare se ci sono i termini per intraprendere tale azione. Nello specifico per impugnare una cartella al giudice di pace (es. multe stradali) il termine è di 30 giorni dal ricevimento della stessa, per impugnare una cartella riguardante contributi Inps ed Inail al giudice del lavoro il termine sale a 40 giorni, per impugnare invece una cartella attinenti a tributi ipref, iva, imu, tasi ecc. di competenza della commissione tributaria il termine è di 60 giorni. Tali termini sono perentori.

    Come contestare una cartella esattoriale?

    Per difenderti da una cartella di pagamento che ritieni di non dover pagare sono previste due strade da adottare, la prima è quella di una richiesta di sgravio in autotutela nella quale si indicano i motivi e le relative prove -documentali- da dove si evince che la richiesta di pagamento è infondata. Oppure abbiamo la seconda strada che è quella dell' azione giudiziale innanzi alle opportune sedi ove si va a contestare la legittimità  stessa della cartella esattoriale. Una volta che abbiamo rispettato i termini perentori per l' impugnazione della cartella esattoriale stessa, dobbiamo, prima di procedere, essere certi dei motivi che saranno oggetto del nostro ricorso. A tal punto il nostro ricorso può avere ad oggetto il mancato rispetto dei termini di decadenza che iniziano a decorrere dal momento dell' iscrizione a ruolo del tributo o della sanzione e si interrompono con la notifica della cartella stessa ( tale termine varia a seconda della natura della cartella); poi possiamo adire il giudice per far annullare una cartella quando non sono stati rispettati i termini prescrizionali della stessa ( tali termini variano anche si da cartella a cartella da un massimo di 10 anni ad un minimo di 3 anni) in tale caso il termine inizia a decorrere dal momento in cui la cartella viene notificata e si interrompono con la notifica da parte dell' ente di riscossione di un atto interruttivo come atto di pignoramento, ipoteca, avviso di pagamento ecc. Una volta che si è accertati del fatto che uno di questi due termini non sia stato rispettato da parte dell' ente creditore, si presenterà  un opposizione ove si chiede la nullità  di tale richiesta creditoria facendo attenzione però a richiedere anche l' interruzione della provvisoria esecuzione. La contestazione di una cartella esattoriale può poggiare anche su vizi di forma quale: 1- cartella sprovvista della relata di notifica o apposta in maniera errata; 2- mancanza della data della notifica; 3- nullità  della cartella se la relata non è apposta in calce all' atto ma sul frontespizio; 3- nullità  della cartella se manca il calcolo analitico degli interessi; 4- cartella firmata da falsi dirigenti o notificata da soggetti non legittimati a ciò; omessa indicazione del responsabile del procedimento; in tali casi, al pari della decadenza e della prescrizione è possibile adire il giudice e far dichiarare la nullità  della cartella esattoriale. 

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    Autore articolo Tutto sul Ricorso in Opposizione a Cartella Esattoriale: Sgambato Associati
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