I nostri avvocati vi spiegano, in maniera semplice, come e quando è possibile difendersi da un pignoramento di pensione o stipendio.
Come Evitare il pignoramento dello Stipendio
Cos'è un pignoramento dello stipendio?
Il pignoramento è l’atto primario del processo di espropriazione forzata messo in atto dal creditore avverso determinati beni del debitore con lo scopo di vincolarli per veder soddisfatto il credito che egli vanta. A seguito di sentenza passata in giudicato o a seguito di apposizione di forma esecutiva su decreto ingiuntivo non opposto il creditore ha come unica modalità per soddisfare il proprio credito, dopo aver precettato il debitore con apposito atto, quello di agire esecutivamente mediante appunto atto di pignoramento con il quale si vincola uno o più beni del debitore per soddisfare il proprio credito. La procedura per il pignoramento dello stipendio è quella del pignoramento presso terzi. Presso terzi appunto perchè il creditore dovrà rifarsi su dei beni mobili, appunto crediti, che non sono ancora nella disponibilità del debitore bensì in quella del datore di lavoro del debitore. Quindi in tale pignoramento presso terzi, differentemente da quello mobiliare ed immobiliare, abbiamo un terzo soggetto coinvolto che è il datore di lavoro del debitore, il quale, passivamente ed indirettamente subirà la procedura con l’unico obbligo di accantonare parte dello stipendio destinato al lavoratore-debitore per poi corrisponderlo al creditore.
In quali casi può avvenire un pignoramento?
l’art. 474 c.c. testualmente detta: “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non puo' aver luogo che in virtu' dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma".
Tutte le volte in cui abbiamo un titolo esecutivo richiamato sopra è possibile, dopo aver notificato al debitore il suddetto titolo esecutivo e il prodromo atto di precetto, istaurare la procedura esecutiva mediante la notifica dell’atto di pignoramento. Il precetto infatti resta in vita 90 giorni dopodiché perde efficacia ed è proprio entro tale termine che bisogna necessariamente iniziare l’esecuzione con la notifica del pignoramento, altrimenti la procedura è irrimediabilmente viziata.
Il pignoramento può avvenire anche sulla pensione?
Certamente si. Tale pigniramento si può mettere in pratica purché la pensione che si va ad attaccare non scenda al di sotto del limite impignorabile che ammonta a poco meno di 700 euro. Quindi, in altre parole, si possono pignorare tutte le somme che eccedono tale limiti. La regola generale comunque prevede che non è possibile pignorare 1/5 della pensione. La pensione può essere pignorata o direttamente presso l’INPS oppure sul conto corrente bancario del debitore-pensionato.
Ci sono limiti sul pignoramento? O può essermi pignorato l'intero importo?
Premesso che non tutti i crediti possono essere pignorati. Fanno eccezione in tal senso i crediti alimentari, i sussidi di sostentamento per persone bisognose. Al pari della pensione può essere pignorato anche lo stipendio ed anche in tal caso la legge prevede il limite di 1/5 dell’importo netto percepito.
Cos'è l'esecuzione forzata e come ci si può difendere?
L’esecuzione forzata, come accennato in precedenza, è la procedura giudiziale di cui si può avvalere un qualsiasi soggetto che vanta un credito certo, liquido, esigibile nei confronti di una parte debitrice. In tal caso, l’obiettivo primario è quello di ottenere l’adempimento di una prestazione. In altre parole, la parte soccombente viene obbligata a dare esecuzione a quanto stabilito con sentenza, con decreto ingiuntivo esecutivo, ecc. ecc.. L’esecuzione forzata può essere di due tipi: 1) in forma specifica ovvero tende a far si che il creditore ottenga lo stesso identico risultato cui ha diritto. É il caso di un soggetto che ottenga con sentenza che il debitore faccia una determinata cosa, orbene con tale forma di esecuzione forzata, appunto in forma specifica, il creditore ottiene dal debitore proprio quella determinata cosa. 2) esecuzione forzata in forma generica è il caso del soggetto creditore il quale vanta un credito nei confronti di un soggetto debitore, in tal caso quest’ultimo, non adempiendo al pagamento della somma di denaro, subirà l’azione del creditore il quale, metterà in atto la procedura di pignoramento, espropriando i beni del debitore affinché vengano venduti all’asta e con il ricavato soddisfarsene.
Come si presenta un’opposizione?
Come si può bloccare il pignoramento dello stipendio o della pensione?
Il legislatore prevede alcuni rimedi per bloccare un pignoramento, in tal caso un pignoramento presso terzi. Il primo è l’opposizione all’esecuzione disciplinata dall’art. 615 cpc la quale detta: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazionedavanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”. Tale tipo di opposizione va a contestare quello che è il merito della richiesta avanzata da parte del creditore, dunque, il diritto a procedere con il pignoramento. Possiamo procedere con tale opposizione tutte le volte in cui manca per esempio il titolo esecutivo posto alla base del pignoramento, oppure quando manchi addirittura il diritto sostanziale rappresentato dal titolo esecutivo. Tale opposizione può essere proposta sia ante che post inizio esecuzione; nel primo caso l’azione parte con la citazione (esempio opposizione a precetto oppure a cambiale), nel secondo caso invede l’azione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione il quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Altro rimedio proposto dal legislatore per bloccare gli effetti di un pignoramento presso terzi è l’opposizione agli atti esecutivi disciplinata all’art. 617 cpc il quale testualmente detta: "Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. Tale secondo tipo di opposizione ha lo scopo di contestare la regolarità formale dell’opposizione stessa, in altre parole si vanno a contestare i vizi formali della procedura prodromica l’atto di pignoramento. Anche il tale caso, come per l’opposizione all’esecuzione, abbiamo due possibilità per proporre tale tipo di opposizione, ante e post inizio esecuzione; nel primo caso l’opposizione si presenta con atto di citazione, entro 20 giorni, davanti al giudice dell’esecuzione, Nel secondo caso, l’opposizione si presenta con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione nel termine di 20 giorni.
È possibile, eventualmente, ridurre l'importo del pignoramento? In quali casi e come?
La risposta tale domanda ci viene fornita dall’art. 496 del cpc il quale titola appunto “riduzione del pignoramento” e testualmente detta: "Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.
La norma è di chiara interpretazione infatti, tutte le volte in cui il valore del bene pignorato eccede il debito volto a soddisfare il creditore procedente od eventuali intervenuti, oltre spese di procedura ed interessi, il giudice d’ufficio o su espressa istanza del debitore può disporre la riduzione del pignoramento. Ovviamente per far si che si abbia la riduzione del pignoramento è necessario che i bene pignorati siano più di uno oppure che l’unico bene sia divisibile, senza tale doppia ipotesi il pignoramento non può essere ridotto. Ovviamente il giudice competente in materia di riduzione è il giudice dell’esecuzione, il quale, prima di procedere deve sentire il creditore procedente o quelli intervenuti. Nel sistema processuale vigente non esiste nessun limite alla richiesta di pignoramento, infatti, il principio attraverso il quale si possa qualificare come illecita la richiesta di pignoramento da chiunque proposta e in qualsiasi forma, poiché vi è la piena discrezionalità del giudice, espressamente prevista dall’art. 496 c.p.c., in materia di riduzione, anche d’ufficio, del pignoramento, è da escludere qualsiasi forma di illegittimità o invalidità del pignoramento ( in tal senso Cass. civ. sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8464). Il tema della “sproporzione” tra valore dei beni materialmente pignorati e valore effettivo dei crediti si intreccia con quanto stabilito dall’art. 96, comma 2, c.p.c. in ordine alla responsabilità processuale aggravata, che genera in capo al debitore il diritto di chiedere il risarcimento dei danni qualora sia accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata (tra le altre) iniziata o compiuta l’esecuzione forzata.
Vorrei difendermi da un pignoramento. Come potete aiutarmi?
Innanzitutto per difendersi da una procedura esecutiva bisogna rivolgersi ad uno studio legale che quotidianamente tratta tale tipo di procedimenti e che abbia dimestichezza nell’affrontare tali problematiche. Innanzitutto noi consigliamo sempre ai nostri clienti, al fine di impostare una strategia difensiva di sicuro successo, di fornirci tutta la documentazione prodromica all’atto di pignoramento ovvero titolo esecutivo e precetto. Il titolo esecutivo può essere una sentenza, una cambiale, un atto notarile, il quale va notificato unitamente o separatamente al precetto. Grazie all’esibizione di tale documentazione i nostri legali sono in grado, grazie alla loro profonda esperienza e conoscenza di tale argomento, di riscontrare a prima vista eventuali vizi procedurali che possono attenere sia alla procedura notificatoria di tali atti, sia alla sostanza degli stessi e proporre quindi una opposizione agli atti esecutivi in gradi di rendere nulla la procedura. Identico discorso vale nel caso in cui si va a contestare il merito dell’azione posta a fondamento del pignoramento, anche in tal caso, un esperto professionista sarà in grado di proporre una opposizione all’esecuzione puntuale e mirata volta ad annullare il debito in questione. Infine, possiamo dare la possibilità ai nostri clienti di proporre al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento o anche la riduzione dello stesso.