Avviso d'accertamento: rateizzazione e chiarimenti

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    Rateizzazione avviso di accertamento: tutto quello che c'è da sapere, spiegato dai nostri avvocati esperti in diritto tributario.


    Cos'è un avviso di accertamento?

    L’avviso di accertamento è un atto esecutivo, proprio dell’amministrazione finanziaria, dalla stessa emanato nei confronti di un contribuente a conclusione della propria attività di controllo. E’ l’ente creditore, appunto Agenzia delle Entrate, che notifica, a seguito di una specifica attività di controllo, al contribuente/debitore la pretesa tributaria vantata. 
    A far data dal primo di ottobre del 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono diventati atti esecutivi ovvero non necessitano più di un ulteriore atto prima di aversi un pignoramento o una ipoteca. Tali atti devono innanzitutto essere appositamente motivati al fine di far conoscere al contribuente la motivazione della pretesa avanzata, ed inoltre devono contenere l’intimazione al pagamento della pretesa tributaria vantata entro un termine ben preciso. Avverso tali atti, il contribuente può adire la giustizia tributaria (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di 60 giorni dalla rituale notifica dello stesso. 

    Cos'è la rateizzazione dell’accertamento con adesione?

    L’accertamento con adesione non è altro che un accordo tra ente creditore (amministrazione finanziaria) e contribuente volto ad evitare l’insorgere di una lite. Tale accordo può essere raggiunto tanto prima dell’emissione dell’avviso, tanto dopo. Ovviamente al fine di incentivare la proposizione di tale strumento, al contribuente è data la possibilità di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

    Rateizzare avviso di accertamento 

    Si può rateizzare un avviso di accertamento?

    Un volta raggiunto l’accordo, il contribuente può scegliere di effettuare tale pagamento sia in un’unica soluzione, entro 20 giorni successivi alla redazione dell’atto, sia in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo oppure 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, delle quali la prima è da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto. 
    Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza. Inoltre al contribuente è data la possibilità di effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati.

    In quali casi si può rateizzare un avviso di accertamento?

    Non sono previsti casi esclusivi di accertamenti rateizzabili. 

    Come si fa a rateizzare un avviso di accertamento?

    Il contribuente entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento può presentare all’ente creditore richiesta di rateizzo mediante una semplice domanda in carta semplice. Nello specifico, in tale domanda, devono essere indicati tutti i dati del contribuente, dell’atto che si intende rateizzare e tutto ciò che attiene allo stesso. A tal punto, una volta che l’ente creditore riceve tale domanda da parte del contribuente, entro 15 giorni formulerà allo stesso l’invito a comparire. 

    Quali sono i termini per la rateizzazione?

    La rateizzazione può essere proposta entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento.

    Autore articolo Avviso d'accertamento: rateizzazione e chiarimenti: Sgambato Associati
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