Ipotesi di nullità  delle cartelle Equitalia

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    Analizziamo i vizi delle cartelle di pagamento. Le cartelle posso essere affette tanto da vizi formali quanto sostanziali che rendono effettivà  l'ipotesi di nullità .

    I vizi sostanziali sono quelli che attengono alla esistenza della cartella, al suo essere in quanto tale. In altre parole i vizi sostanziali attengono alla sussistenza o meno del debito. Tante volte può accade che il debito è stato già  estinto oppure può essere stato estinto solo in parte. In questi casi l'ente di riscossione ( Equitalia ) prima di inviare al contribuente la cartella di pagamento deve accertarsi se tale debito è realmente dovuto o meno. Tale principio è stato sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con la sentenza numero 116 del 2014 la quale, continuando, ha chiarito che qualora l' ente di riscossione accerti che tale debito tributario non sia pi๠dovuto, deve provvedere esso stesso ad annullarlo.

    I vizi formali sono quei vizi che attengono appunto alla forma della cartella di pagamento, alla correttezza della sua forma. La cartella di pagamento dunque per non essere affetta da nullità  deve rispettare determinati vincoli formali. Elenchiamo dunque le ipotesi di nullità  formali: -1 Cartella sprovvista di relata di notifica o non apposta correttamente in quanto carente di alcuni requisiti fondamentali. -2 Ulteriore motivo di nullità  e la relata non apposta in calce all'atto ma sul frontespizio. -3 Relata mancante di data ove possa evincersi appunto la data della consegna della cartella stessa. La cartella deve essere consegnata nelle mani del destinatario regolarmente datata, qualora il destinatario non sia in loco presso il luogo di notifica, la stessa può essere consegnata ad un familiare convivente o in mancanza dello stesso al portiere del palazzo. L'ufficiale nel rispettare tale ordine di consegna deve sbarrare la casella “consegna a mani proprie”  se ha consegnato la cartella nelle mani del destinatario o “ad altra persona presente nell' abitazione” se l'ha consegnata ad un convivente, in alternativa la consegnerà  al portiere. L' art. 60, comma 1, b-bis, D.P.R. n° 600/73 stabilisce che qualora la cartella non venga consegnata nelle mani del destinatario, allo stesso deve essere inviata una lettera informativa (raccomandata) mediante la quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza di un atto a suo carico, quanto appena detto è stato confermato anche da una recente sentenza di Cass. la numero 2868 del 2017. Qualora non si riesce a notificare tale raccomandata la stessa verrà  deposita presso la Casa Comunale e verrà  recapito presso il domicilio del contribuente un avviso di giacenza, qualora neanche l'avviso di giacenza riesce ad essere consegnato, l'atto verrà  affisso alla porta del cittadino contribuente o immesso nella propria cassetta postale. -4 Nullità  della cartella se manca il calcolo analitico degli interessi, sul punto si è espressa a favore dei contribuenti anche la Cass. n. 5416 del 2012 la quale ha ribadito che il calcolo degli interessi di mora riportato sugli atti di Equitalia deve essere dettagliato perchà© diversamente si andrebbe a ledere il diritto di difesa del contribuente stesso. -5 Cartella nulla se firmata da falsi dirigenti, sul punto la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso e soprattutto la Corte Costituzionale hanno affermato a gran voce che motivo di nullità  della cartella di pagamento è che la stessa deve essere firmata da un dirigente funzionario ma dotato di effettiva qualifica. -6 Altra ipotesi di nullità  è la notifica della cartella da parte di soggetti non legittimati, l'art. 26 DPR 602 del 1973 chiarisce che sono legittimati alla notifica della cartella gli ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi comunali previa convenzione tra Comune e Concessionario, diversamente la notifica è inesistente ( Commissione Provinciale di Parma n. 18/2013 e Commissione Provinciale di Campobasso n. 36/13). -7 Nullità  se manca l'indicazione del responsabile del procedimento; -8 nullità  se mancano i termini e le modalità  del ricorso; -9 nullità  se manca la causale; -10 Nullità  se manca il timbro o lo stesso è illeggibile.

    Autore articolo Ipotesi di nullità  delle cartelle Equitalia: Sgambato Associati
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