Azione Revocatoria

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    Termini e presupposti dell'azione revocatoria.

    Cos'è un'Azione Revocatoria?

    Azione Revocatoria Ordinaria

    Il legislatore all'art. 2901 c.c. disciplina l'azione revocatoria la quale non è altro che un mezzo affinchè il creditori conservi le proprie garanzie patrimoniali di credito verso il patrimonio del debitore qualora quest' ultimo metta in atto comportamenti volti ad arrecare pregiudizi o a dilapidare lo stesso. In altre parole scopo dell'azione revocatoria è la tutela del creditore verso gli atti del debitore qualora lo stesso tenti di impedire/sottrarre fraudolentemente al creditore stesso i beni su cui rifare un proprio credito. Tale rimedio di conservazione di garanzia patrimoniale messo a disposizione del creditore si prescrive in 5 anni dalla data in cui il debitore ha posto in essere l'atto dispositivo con finalità  pregiudizievoli per il creditore. Secondo il consolidato orientamento della costante Giurisprudenza di Cassazione, l'azione revocatoria non tende a far ritornare il bene in capo al debitore, ed è del tutto priva di effetti e finalità  restitutori, in quanto, l'atto posto in essere dal debitore volto a frodare il creditore anche se revocato conserva pur sempre la sua efficacia costitutiva in capo al all'acquirente. L'azione revocatoria posta in essere con sentenza costitutiva tende a produrre nei confronti del creditore agente una inefficacia sopravvenuta relativa all'atto dispositivo posto in essere dal debitore e la successiva possibilità  per il creditore di poter agire mediante esecuzione forzata per il recupero delle somme a soddisfazione del proprio credito.

    Azione Revocatoria Fallimentare

    Termini e condizioni

    Il fine dell'azione revocatoria fallimentare è quello di ricostruire il patrimonio del fallito qualora quest'ultimo abbia posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio andando contro le regole della par condicio creditorum. Il soggetto legittimato ad esercitare l'azione revocatoria è il curatore fallimentare, il quale, deve proporre tale azione innanzi al tribunale che si è pronunciato sul fallimento. Tale azione si prescrive in tre anni dalla dichiarazione di fallimento o in cinque anni dall'ultimo atto posto in essere dal debitore fallito.

    Non tutti gli atti posti in essere dal debitore fallito sono soggetti a revocatoria, ma possono essere dichiarati inefficaci mediante revocatoria soltanto gli atti posti in essere nell'anno o nei sei mesi precedenti al fallimento a meno che l'altra parte provi di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. A seguito di revocatoria, il soggetto che è costretto a restituire quanto stabilito con sentenza viene automaticamente ammesso al passivo fallimentare al fine di ottenere il proprio credito. Non tutti gli atti posti in essere dall'imprenditore fallito posso essere soggetti a revocatoria. l'art. 67 della L.F. esclude dalla azione revocatoria 

    - pagamenti di beni e servizi effettuati nell' esercizio dell' attività  di impresa nei termini d' uso;

    - rimesse effettuate su un conto corrente bancario,

    - vendite e preliminari di vendita a giusto prezzo 

    - atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore

    - atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, 

    - pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro 

    - pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza.

     Sono revocabili invece gli atti posti in essere dall'imprenditore fallito a titolo gratuito (art. 64 L.F.), i pagamenti (art. 65 L.F.) o gli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 L.F.).  

    Azione Revocatoria Equitalia

    Nel caso di Equitalia come funziona l'azione revocatoria?

    La recente riforma della giustizia (Decreto-Legge n.83 del 2015 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) che ha modificato il codice civile mediante l'art. 2929 bis in materia di revocatoria, stabilisce che l'agente di riscossione può tranquillamente pignorare i beni del debitore nel frattempo donati a terzi o protetti in fondi patrimoniali senza passare attraverso l'azione revocatoria.Quanto appena detto è il succo della novità  introdotta dalla riforma della giustizia, se prima infatti l'ente di riscossione doveva passare attraverso l'azione revocatoria, quindi attraverso il lungo iter giudiziario per giungere ad una sentenza di revoca della disposizione, oggi, tutto ciò non è pi๠necessario, basta solo che il debitore abbia disposto dei propri beni in favore di altre persone per accedere direttamente alla procedura di pignoramento. Unica condizione è quella di trascrivere il pignoramento nei pubblici registri immobiliari entro un anno dalla data della trascrizione dell'atto pregiudizievole stesso. Diversamente, qualora non abbia trascritto entro un anno tale pignoramento può tranquillamente esperire l'iter dell'azione revocatoria.

    Autore articolo Azione Revocatoria: Sgambato Associati
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