Opposizione a Cartella Esattoriale: cos'è e come fare

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    Ricorso Cartella Equitalia (impropriamente dette): i nostri avvocati rispondono

    I nostri avvocati tributarsiti ti spiegano tutto sull'opposizione a cartella esattoriale: cos'è, cosa fare, a chi rivolgersi, quando impugnare e cine può uno studio legale aiutarti a migliorare la tua situazione debitoria.

    Opposizione a Cartella Esattoriale

    Cosa s'intende per opposizione a cartella esattoriale? 

    La cartella esattoriale o anche cartella di pagamento è quello strumento mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale per recuperare dei crediti che la stessa vanta nei confronti dei contribuenti. Tale atto viene emesso dalla Agenzia delle Entrate e Riscossione (ex equitalia) e mediante tale atto viene comunicato al contribuente l'importo, l'ente impositore, il numero della cartella stessa ecc. ecc.. Dal momento che il contribuente riceve la cartella ha, per ciascun tipo di cartella, un limite di tempo per presentare opposizione con ricorso e lo può fare solo nel rispetto della competenza per materia di ciascuna autorità  giudiziaria: per le cartelle relative a sanzioni amministrative e per contravvenzioni stradali la competenza è del giudice di pace ed il termine per fare ricorso è di 30 giorni; per le cartelle relative a imposte e tributi la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale ed il termine per fare ricorso è di 60 giorni; per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail la competenza è del tribunale ordinario sezione lavoro mentre il termine per fare ricorso è di 40 giorni. I vizi della cartella possono essere sia di forma che di sostanza. I vizi di sostanza si verificano quanto il debito non sussiste oppure sussiste solo in parte. I vizi di forma che possono colpire una cartella di pagamento sono molteplici e li riassumiamo brevemente: -1 Cartella sprovvista di relata notifica o apposta in modo errato (una causa di nullità  in tal senso è la mancanza della data della notifica); -2 Cartella nulla se la relata di notifica non è apposta in calce all'atto; -3 Cartella nulla se manca il calcolo analitico degli interessi; -4 Cartella nulla se firmata da falsi dirigenti non muniti di effettiva qualifica; -5 Cartella nulla se notificata da soggetti non legittimati; -6 Cartella nulla se manca l'indicazione del responsabile del procedimento, -7 Cartella nulla se manca l'indicazione dei motivi dell'emissione di tale cartella, -8 Cartella nulla per prescrizione.
    Chiarito ciò, bisogna chiarire che la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione è solo l'ultimo atto un procedimento amministrativo che prende il via mediante un avviso di accertamento da parte dell' ente creditore. Senza la precedente notifica di uno di questi atti, la cartella è nulla in quanto solo mediante l'avviso di accertamento il contribuente viene a conoscenza del proprio debito. La verifica può essere fatta con una richiesta di accesso agli atti amministrativi presso l' Agente della Riscossione. Con l'avviso di accertamento dunque si accerta una determinata situazione tributaria, con l'avviso di addebito questa situazione viene addebitata al contribuente, ma ai fini dell'impugnativa non c 'e differenza in quanto il decorso dei termini per presentare ricorso è sempre di 60 giorni; la cartella di pagamento, invece, segue in ordine cronologico questi 2 precedenti avvisi e ha ad oggetto un credito già  accertato e per tale già  iscritto sul ruolo. Quindi l'iter da seguire per non incorrere in nullità  è il seguente: notifica al contribuente dell' avviso di accertamento; iscrizione a ruolo dell' importo non pagato dal contribuente; notifica della cartella di pagamento. Come per ogni cosa a questa regola sono previste delle rare eccezioni ovvero quanto la cartella di pagamento può non essere preceduta da un avviso di accertamento, ed è il caso preso in considerazione dalla Suprema Corte di Cass. n. Cass. sent. n. 17396/2010, la quale prevede che tutte le volte in cui l' Agenzia delle Entrate effettua un controllo automatico della dichiarazione dei redditi e questo rivela una anomalia ovvero un risultato diverso da quello indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi stessa, viene spedito un avviso al contribuente e mediante questo avviso viene comunicato di mettersi in regola con tale dichiarazione. L' Agenzia delle Entrate rileva un inadempimento tutte quelle volte che la dichiarazione dei redditi è corretta ma su quella dichiarazione è stato pagato un importo inferiore, in questo caso, non essendoci alcun errore, la stessa, può limitarsi ad iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato. Altra ipotesi in cui abbiamo la notifica della cartella di pagamento senza che la stessa viene preceduta da un avviso di accertamento si verifica in caso di sentenza.

    Impugnazione Cartella Esattoriale

    Come si procede all'impugnazione di una cartella esattoriale?

     Nel momento che riceviamo una cartella di pagamento non è pi๠possibile contestare il merito dell'imposta o della sanzione in quanto prima della cartella di pagamento abbiamo ricevuto un avviso di accertamento ove gli veniva intimato il pagamento della somma. Dal momento della ricezione della cartella di pagamento abbiamo un arco di tempo abbastanza ristretto per proporre opposizione e precisamente: per le cartelle relative a sanzioni amministrative e per contravvenzioni stradali la competenza è del giudice di pace ed il termine per fare ricorso è di 30 giorni; per le cartelle relative a imposte e tributi la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale ed il termine per fare ricorso è di 60 giorni; per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail la competenza è del tribunale ordinario sezione lavoro mentre il termine per fare ricorso è di 40 giorni.Tali termini beneficiano della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto. Sul punto la Cassazione ha affermato con le sentenze n. 477 del 002 e 28 del 2004 che la notifica per il soggetto notificante si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario mentre per il destinatario al momento che lo stesso viene a conoscenza dell'atto.I soggetti processuali del giudizio tributario sono il ricorrente e il resistente. Tutto inizia con la notifica del ricorso nel rispetto dei termini per presentare opposizione, dopodichà© il ricorrente deve ex art. 22 D.Lgs n. 546 del 92 costituisti in giudizio e lo fa depositando presso la cancelleria della commissione il fascicolo di parte contenente: Copia del ricorso insieme e l'originale dello stesso notificato a mezzo ufficiale giudiziario e copia dell'atto impugnato. Una volta iscritta a ruolo la causa, le parti, ricorrente e resistente, riceveranno a mezzo pec da parte della segreteria la data di prima udienza ove verrà  trattata la causa. Tale processo è un giudizio esclusivamente documentale per tale non è ammessa la prova testimoniale. Nonostante la proposizione del ricorso avverso una cartella o un estratto di ruolo l'agenzia delle entrate o l'ente impositore può tranquillamente iscrivere ipoteche o procedere a pignoramenti pertanto quando c'è tale pericolo è possibile chiedere la sospensione dell'atto impugnato. La sospensione viene concessa con ordinanza motivata non impugnabile. A seguito di una attenta disamina da parte del giudice delle prove documentali prodotte dalle parti, questi si pronuncia con sentenza.

    Ricorsi Eartelle Equitalia

    Quali problemi possono insorgere nell'impugnazione di una cartella esattoriale?

    Il processo tributario può incorrere in anomalie e al verificarsi di tali anomalie l'ordinamento si difende mediante la sospensione, l'interruzione o l'estinzione del processo. L'art. 39 del D.Lgs. n. 546/92 prevede tra le cause di sospensione del processo tributario a)la presentazione nel corso del giudizio di una querela di falso; b)la necessità  di pervenire, in via pregiudiziale, alla soluzione di una questione inerente allo stato o alla capacità  delle persone. Durante il periodo in cui il processo è sospeso, non possono essere compiuti atti processuali. Una volta che sono venuti meno i motivi che hanno causato l'interruzione del processo, questo può riprendere solo a seguito di istanza di trattazione al Presidente di sezione della Commissione e tale istanza deve essere presentata da una delle parti.
    L'interruzione, invece, è disciplinata dall'art. 40 del D.Lgs. n. 546/92. Tale istituto ha come fine quello di garantire l'attuazione del principio del contraddittorio. In particolare sono cause di interruzione del processo a) il venir meno, la morte, la perdita della capacità  di stare in giudizio di una delle parti diversa dalla Amministrazione Finanziaria, o del suo legale rappresentante ovvero l'estinzione della persona giuridica; b) la morte, la radiazione, o sospensione dall'albo di uno dei difensori di fiducia. Tale interruzione blocca immediatamente il giudizio.
    Infine abbiamo l'estinzione del processo. Tali cause che comportano appunto l'interruzione del processo sono divise in tre categorie:
    1- la rinuncia al ricorso; 2- l'inattività  delle parti; 3- la cessazione della materia del contendere. l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è subordinata alla accettazione delle altre parti e produce effetto dal momento in cui è dichiarata e la dichiarazione avviene con decreto, reclamabile del Presidente della Commissione, se non ancora è stata fissata l'udienza di trattazione, ovvero con sentenza dalla Commissione, se l'udienza è stata già  fissata. L'estinzione del giudizio per inattività  delle parti è subordinata alle seguenti vicende: 1- mancata richiesta di ripresa del processo sospeso; 2-mancata richiesta del processo interrotto; 3- mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dalla legge o dal Collegio; 4- mancata riassunzione del processo dinanzi alla Commissione Tributaria competente, a seguito dell'incompetenza territoriale dichiarata da quella adita. Infine abbiamo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (es. condono, sanatoria, ecc.)

    Opposizione all'esecuzione Termine

    Quali sono i termini per l'opposizione all'esecuzione?

    Dal momento della ricezione della cartella di pagamento abbiamo un arco di tempo abbastanza ristretto per proporre opposizione e precisamente: per le cartelle relative a sanzioni amministrative e per contravvenzioni stradali la competenza è del giudice di pace ed il termine per fare ricorso è di 30 giorni; per le cartelle relative a imposte e tributi la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale ed il termine per fare ricorso è di 60 giorni; per le cartelle relative a contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail la competenza è del tribunale ordinario sezione lavoro mentre il termine per fare ricorso è di 40 giorni.Tali termini beneficiano della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

    Cosa dice l'articolo 615 in relazione all'opposizione a cartelle esattoriali?

    Mediante tale opposizione si contesta il diritto del creditore di procedere all'esecuzione e come tale può essere proposto da chi subisce l'esecuzione. Con tale opposizione si va a contestare la legittimità  di tale opposizione e si mette in dubbio l'esistenza del titolo stesso. Principali motivi che portano l'istante a proporre opposizione a cartella esattoriali possono essere sia di natura sostanziale che formale.

    Vuoi saperne di pi� Leggi il nostro articolo sul Saldo e Stralcio di Cartelle Esattoriali

    Come può aiutarmi il vostro studio per l'opposizione alle cartelle esattoriali?

    Esperti tributaristi altamente specializzati nella procedura di cui abbiamo dato ampio cenno in precedenza, quotidianamente mettono a disposizione dei clienti-contribuenti la loro preparazione ed esperienza decennale nel settore. Fin dal primo appuntamento siamo in grado di chiarire qualunque dubbio relativo alla vostra posizione con il fisco. Fin da subito infatti, i nostri professionisti, previo vostro consenso espresso, si attiveranno per far si che la vostra posizione debitoria nei confronti dei vari Enti o Amministrazioni venga del tutto azzerata. Quotidianamente, nelle competenti sedi giudiziarie territoriali, affrontiamo, ove ne sussistano i presupposti, giudizi di opposizione a cartelle di pagamento o ad estratti di ruolo di sicuro successo. 

    Autore articolo Opposizione a Cartella Esattoriale: cos'è e come fare: Sgambato Associati
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