Opposizione Esecuzione Equitalia: esploriamo il mondo dell'opposizione alle cartelle Equitalia con un linguaggio semplice e veloce, rispondendo alle domande pi๠comuni rivolte ai nostri avvocati in merito.
L'opposizione all'esecuzione disciplinata dagli art. 615 e 616 cpc contesta il '' se '' dell'esecuzione, si contesta il diritto del creditore a procedere ad esecuzione o a pignorare determinati beni. Con l'opposizione all'esecuzione si apre una nuova fare giuridica ovvero si ha il mutamento del rito da giudizio sommario di esecuzione a giudizio a cognizione piena ex art. 17 e 27 cpc. Come narra l'art. 615 cpc l'opposizione si può proporre con citazione o con ricorso a seconda dei casi elencati dallo stesso articolo. Per iniziare un procedimento esecutivo occorre che il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo ex art. 474 cpc e tale titolo esecutivo deve avere ad oggetto un credito certo, liquido ed esigibile. Certo ossia deve essere appunto un titolo esecutivo che a sua volta può essere giudiziale (sentenza primo grado, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ordinanza ex art. 186 bis, ter, quater, ordinanza di sfratto) oppure stragiudiziale (cambiale, assegno, atto del notaio), liquido ovvero deve essere un credito determinato o determinabile, esigibile ovvero non sottoposto nè a termini nè a condizioni. Tornado al nostro argomento, la cartella di pagamento notificata dall'ente di riscossione non è altro che un atto di pagamento e un avviso di mora, è quindi titolo esecutivo e precetto. A tale cartella di pagamento è possibile fare opposizione, qualora ne ricorrono i presupposti, con ricorso da presentarsi, a seconda del tributo o della sanzione amministrativa che si va a contestare, alla commissione tributaria, al giudice del lavoro o al giudice di pace.
Nel momento in cui l'ente di riscossione notifica al responsabile la cartella di pagamento, qualora ne ricorrono i presupposti, è possibile fare opposizione entro 60 giorni alla commissione tributaria del capoluogo del luogo ove risiede il soggetto contribuente per imposte sui redditi, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali; sempre con ricorso entro 40 giorni al tribunale ordinario sezione lavoro e previdenza per fare opposizione alla richiesta di versamento di contributi previdenziali; entro 30 giorni al giudice di pace invece si può fare opposizione alle sanzioni amministrative da circolazione di veicoli (multe stradali).
E' possibile fare opposizione quando la cartella è carente di uno o pi๠elementi costituenti:
Il contenuto minimo della cartella di pagamento è descritto dall' art. 6 del d.m. n. 321/1999, costituito dagli elementi che devono essere elencati nel ruolo ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2 dello stesso d.m. n. 321/1999 e, quindi:
l numero identificativo univoco a livello nazionale;
l' ente creditore;
la specie del ruolo;
il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
l' anno o il periodo di riferimento;
l' importo di ogni articolo di ruolo;
il totale degli importi iscritti nel ruolo;
il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l' importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse;
la data di consegna del ruolo all' agente della riscossione;
l' indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l' iscrizione a ruolo;
nel caso in cui l' iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica;
il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
il responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella;
possibilità di pagamento rateale;
l' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l' organo o l' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela;
le modalità , il termine, l' organo giurisdizionale o l' autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
il riferimento all' eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
Ogni ricorso ha una caratteristica propria e attiene ad una determinata posizione per tale non esiste un fac simile di ricorso in opposizione.
Innanzitutto una cartella di pagamento può essere affetta tanto da vizi sostanziali quanto formali: sostanziali quando si contesta la sussistenza totale o parziale del debito e formali quando si contesta la forma vera e propria della cartella. I termini per fare ricorso contro una cartella di pagamento possono variare da un massimo di 60 giorni a un minimo di 30 giorni. 60 giorni per imposte sui redditi, imposte di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, 40 giorni per fare opposizione alla richiesta di versamento di contributi previdenziali, 30 giorni per sanzioni amministrative quali verbali da circolazione di veicoli.
La cartella di pagamento notificata dall'ente di riscossione non è mai il primo atto che il fisco notifica al contribuente per portarlo a conoscenza del proprio debito. Prima della cartella di pagamento al debitore viene notificata un apposito avviso che ha la funzione di avvisare il contribuente della somma che deve pagare e a che titolo la deve versare. a questo punto le strade sono 2 o paga e salda il proprio debito con il fisco, o se ritiene la somma da lui non dovuta, fa opposizione con ricorso nelle opportune sedi competenti.
Qualora il contribuente resta impassibile non pagando quanto richiesto nè facendo opposizione secondo i termini come meglio descritti in precedenza, l'unico modo per fare opposizione è attendere la notifica della cartella di pagamento notificatagli direttamente dall'ente creditore mediante l'agenzia di riscossione. In questo caso, se la cartella di pagamento è il primo atto che il contribuente debitore ha ricevuto si può fare opposizione al giudice competente e questa verrà annullata, in quanto come detto, questa deve essere preceduta dall'avviso di pagamento. Diversamente possiamo fare opposizione direttamente avverso la cartella di pagamento qualora quest' ultima è affetta da uno o pi๠vizi sotto elencati: la mancata notifica dell' atto con cui si porta a conoscenza il contribuente dell'importo che lo stesso deve versare;
uno o pi๠vizi formali della cartella;
la notifica della cartella ad un soggetto diverso dal legittimato;
in caso di tentata notifica mentre il destinatario era momentaneamente assente da casa, il mancato invio a quest' ultimo della (seconda) comunicazione con cui lo si informa del deposito della cartella presso la casa comunale;
la prescrizione o la decadenza del diritto alla riscossione delle somme;
la mancata indicazione del responsabile del procedimento, necessaria in ogni cartella di pagamento;
l' inesatta o incompleta indicazione delle modalità e termini per fare ricorso al giudice;
la mancanza di pagine, all' interno del plico dell'ente di riscossione, che dovevano comporre la cartella di pagamento e la spiegazione delle ragioni per cui essa è stata inviata;
l' insufficiente motivazione della cartella;
la carente spiegazione delle modalità di calcolo degli interessi. Anche in questo caso il contribuente può fare opposizione nei termini suddetti e se anche in questo caso resta impassibile facendo decorrere i termini senza fare opposizione, l'ente di riscossione procede con il pignoramento dei beni. In questo caso al debitore è data l'ultima possibilità di fare opposizione al pignoramento (meglio descritta in seguito)
Premesso che nel caso di pignoramento presso terzi la competenza per materia è sempre del tribunale, la formula della competenza per territorio vuole che è competente il giudice ove ha residenza o il domicilio il debitore, qualora invece il debitore è una società è competente il tribunale ove è la sede della società .
A tale regola generale c'è un'eccezione ovvero nel caso che il terzo è una banca o nel caso che il terzo siano le poste italiane, si può prendere in considerazione il foro competente ove risiede la sede legale della banca in questione o delle poste italiane o anche ove risiede l'agenzia che intrattiene rapporti di credito con il debitore.
L'opposizione al pignoramento può essere tanto opposizione all'esecuzione che opposizione agli atti esecutivi. Ai sensi del secondo comma dell'art. 615 si può presentare opposizione all'esecuzione anche dopo che è stato notificato l'atto di pignoramento e tale opposizione va presentata al giudice dell'esecuzione, il quale in prima udienza deve pronunciarsi anche sull' istanza di sospensione dell'esecuzione, dopodichè ai sensi dell' art. 616 cpc il giudice dell'esecuzione fissa un termine per l'introduzione del giudizio di cognizione previa iscrizione a ruolo da farsi a cura della parte interessata, diversamente se la competenza è di altro ufficio giudiziario si rimette la causa a questo ufficio e si da un termine alle parti per riassumerlo.
Ai sensi dell'art. 617 cpc si può avere opposizione agli atti esecutivi (quando si contesta la regolarità della loro formazione, la regolarità dello svolgimento delle varie fasi esecutive) da presentarsi sempre con ricorso entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, il giudice fissa la data di comparizione con decreto e la parte deve notificare ricorso e contestuale fissazione alla controparte entro il termine indicato dal giudice, anche in questo caso come in precedenza il giudice in prima udienza si pronuncia sulla sospensione dell'esecuzione e fissa un termine per l'introduzione del giudizio di merito in modo da scindere i due giudizi, quello di esecuzione da un lato e quello di cognizione dall'altro.
Lo Studio Legale Sgambato offre consulenza legale gratuita per i casi di opposizione a Cartelle Esattoriali Equitalia. I nostri avvocati sono a Roma, Parma, Milano, Caserta e Napoli. Per contatti parla con un nostro operatore in chat o utilizza uno dei riferimenti sotto:
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